Competenza al rilascio del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003

Approfondimento di Giuseppa Mantineo

Servizi Comunali Certificati di stato civile
di Mantineo Giuseppa
06 Agosto 2018

Approfondimento di Giuseppa Mantineo                                                                             

Competenza al rilascio del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003

Giuseppa Mantineo

In data 20 luglio 2018 il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 13 con oggetto "Adempimenti degli uffici dello stato civile in materia di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio (artt. 6 e 12, D.L. 12/9/2014, n. 132, conv. L. 10/11/2014, n. 162). Competenza al rilascio del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003".

Con la stessa viene definito quale sia il soggetto cui spetti il rilascio del certificato di cui all’art. 39 Regolamento CE n. 2201/2003 che è quel certificato che viene rilasciato sulla base di un modello predisposto a livello Europeo e che attesta le decisioni prese dall’Autorità Giurisdizionale in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale.

Tale modello, che si trova allegato alla convenzione, è redatto nella lingua del Paese che lo emette e possiede una codifica numerica che lo rende intellegibile in qualunque Paese dell’UE cui è destinato.

L’articolo citato recita infatti:L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all'allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale).

Il D.L. 132/2014 convertito con Legge 162/2014, che ha introdotto fra l’altro la degiurisdizionalizzazione dei procedimenti relativi a separazione, divorzio e modifica delle condizioni, ha dato la possibilità ai coniugi, in assenza di contenzioso, di fare ricorso alla negoziazione assistita dagli avvocati o anche, in presenza dei ben noti requisiti, all’accordo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

Dato per assunto il fatto che, nei casi di ricorso al procedimento giudiziario è sempre competente il Tribunale per il rilascio del certificato di cui all’art. 39 della citata Convenzione, si poneva il dubbio, davanti ai procedimenti amministrativi introdotti dalla novella, su chi ricadesse la competenza del rilascio e se, soprattutto, il Sindaco, nella sua veste di Ufficiale dello Stato Civile, ne avesse il ruolo e appunto la competenza.

Il Ministero della Giustizia già in data 22 Maggio 2018 aveva emesso la circolare recante "Misure di degiurisdizionalizzazione in materia di famiglia (d.l. n. 132 del 2014) ed emissione del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 2201 del 2003" con la quale chiarisce a chi competa il rilascio del certificato in questione, in presenza di accordi di negoziazione assistita da avvocati o di accordi dichiarati dinanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi rispettivamente degli artt. 6 e 12 della Legge n.162/2014.

Il Ministero precisa nella sua circolare che, dato che la norma non si esprime diversamente in merito, nel caso di accordo concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile, l'adempimento debba essere richiesto all'autorità pubblica che ha formato l'atto: l'ufficiale dello stato civile.

L'atto relativo all’accordo infatti non è stato formato né davanti ad un ufficio giudiziario, né di quest’ultimo è stato richiesto l’intervento. È stato invece formato totalmente dall'autorità amministrativa, che ha dunque la competenza al rilascio di tale certificato.

Nel caso di negoziazione assistita, invece, il certificato dovrà essere emesso dalla Procura che ha autorizzato l'accordo o rilasciato il nulla osta. L'avvocato infatti non può essere considerato "autorità" ai sensi del Regolamento.

La questione viene ancor meglio chiarita laddove la circolare precisa che il certificato va emesso dalla Procura della Repubblica che ha autorizzato l'accordo o ha rilasciato il nulla osta, ovvero, qualora il P.M. si sia rifiutato di autorizzare e l'autorizzazione sia stata adottata dal Presidente del Tribunale (art. 6, comma 2), dall'ufficio giudiziario giudicante.

Il Ministero dell’Interno, facendo richiamo alle circolari 16 e 19/2014 e 6/2015, con le quali erano state fornite le prime indicazioni ed i chiarimenti applicativi sui nuovi adempimenti degli uffici della stato civile in materia di separazione, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio e alla suddetta nota del Ministero della Giustizia, ne richiama le condivise indicazioni.

Aggiunge però, il Ministero dell’Interno nella sua circolare 13, preziose indicazioni operative a beneficio degli Ufficiali di Stato Civile che saranno richiesti di compilare e rilasciare il certificato in questione: “gli ufficiali dello stato civile, in sede di redazione del certificato, attenendosi al modello di cui all’Allegato I del citato Regolamento (CE), dovranno indicare il Comune e l'ufficio di appartenenza sia al punto 2 (Giudice o autorità che rilascia il certificato), sia al punto 4 (Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione), avendo cura di precisare, in entrambe le sezioni, la natura amministrativa dell'autorità competente.

3 agosto 2018

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