Gestione dei fondi derivanti dal sisma del 2016

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
07 Agosto 2018

Questo Comune ha una rilevante gestione dei fondi derivanti dal sisma del 2016 (messe in sicurezza, contributo di autonoma sistemazione...).

Attesa l'esigenza di avere un puntuale distinzione dai fondi ordinari si è provveduto nel bilancio previsionale alla loro separazione creando "ai fini cassa" un'unica partita vincolata:

Entrata: fondi sisma

Uscita: Utilizzo fondi sisma per messe in sicurezza, cas, lavori straordinari....

Alcuni lavori di messa in sicurezza beneficiano della specifica anticipazione di cassa da parte della Regione con accredito a favore del Comune di Norcia del 60% dell'importo progettuale (lavori di importo superiori ad € 60.000) mentre gli altri lavori di messa in sicurezza sotto a € 60.000,00 non beneficiano di tale anticipazione.

La Regione ha anche accreditato a favore del Comune delle anticipazioni sui fondi sisma generiche calcolate sugli impegni di bilancio e attualmente procede ai rimborsi solo dopo aver acquisito la regolare rendicontazione dei pagamenti.

 

Quesiti:

  • I fondi sisma sono da considerarsi entrate vincolate con vincolo di destinazione (art. 180, comma 3, lett. d) del tuel oppure solo destinati e pertanto senza necessità di creare la partita vincolata?
  • Il 60% dell'anticipazione di cassa per i lavori di messa in sicurezza (lavori di importo progettuale superiore ad € 60.000) erogato da parte della Regione per le messe in sicurezza deve necessariamente essere "accantonato" per il pagamento della specifica opera di messa in sicurezza? Oppure (come si verifica attualmente)  può essere utilizzato indifferentemente anche per pagare tutti gli altri servizi, messe in sicurezza inferiori all'importo progettuale di € 60.000 per i quali, i fornitori avrebbero potuto anche chiedere gli interessi per ritardato pagamento?

 

 

 

Risposta

Si ritiene che per le partite oggetto di quesito il vincolo di cassa sussista trattandosi di trasferimenti.

 

Quanto al loro utilizzo, si ritiene che il vincolo sia da gestire trasferimento per trasferimento, quindi – di fatto – come ipotizzato nel quesito “il 60% dell’anticipazione ... deve necessariamente essere "accantonato" per il pagamento della specifica opera di messa in sicurezza”.

 

In particolare si ritiene che quando si pone in essere il pagamento di quanto definito “altri servizi, messe in sicurezza inferiori all'importo progettuale di € 60.000” prima del correlato incasso si debba usare cassa non vincolata come previsto dal punto 10.7 del Principio Contabile Applicato anticipando risorse proprie:

 

10.7 Spese vincolate pagate prima del correlato incasso.

Nel caso in cui una spesa sia pagata anticipatamente rispetto all’incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non riporta l’indicazione di cui all’articolo 185, comma 2, lettera i), del TUEL, concernente  il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione  stabiliti per legge o relativi a trasferimenti  o ai prestiti, in quanto la spesa non è effettuata a valere di incassi vincolati.

Di conseguenza, l’ordinativo di incasso concernente l’entrata correlata incassata successivamente al correlato pagamento, non riporta l’indicazione di cui all’articolo  180, comma 3, lettera d), del TUEL, concernente gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da  legge, da  trasferimenti  o da prestiti, in quanto, essendo il vincolo già stato rispettato, gli incassi non sono vincolati alla realizzazione di una specifica spesa[1]

 

Per farvi fronte in caso di assenza di cassa non vincolata, trattandosi (si presume) di trasferimenti in conto capitale, non si può neanche fare ricorso all’art. 195 del TUEL (attivabile solo per le spese correnti).

 

 

Dott. Marco Allegretti 06/08/2018                     

 


[1] Modifica prevista dal decreto ministeriale20 maggio 2015

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