Monte salari 2017

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
08 Agosto 2018

Si chiede quali voci vadano considerate nel “monte salari 2017” del Segretario Generale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato allo stesso spettante per l’anno 2017, monte salari sul quale poi applicare la relativa percentuale in base al punteggio ottenuto.

 

In particolare si chiede se nel monte salari 2017 vanno ricompresi:

 

1)    La retribuzione di risultato anno 2016, erogata nell’anno 2017;

2)    La retribuzione aggiunta, percepita in virtù del fatto che lo stesso presta servizio in convenzione anche presso altro Ente per un terzo delle ore lavorative;

3)    La maggiorazione della retribuzione di posizione, percepita in virtù del fatto che lo stesso presta servizio in convenzione anche presso altro Ente per un terzo delle ore lavorative;

4)    Gli oneri accessori, tipo Assegno Nucleo Familiare, rimborsi per missioni e trasferte, ecc.

5)    Gli oneri riflessi, ossia i contributi a carico Ente (CPDEL, TFS/TFR, IRAP, ecc.).

  

 

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Risposta

La deliberazione n. 389 del 24 settembre 2002 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’(ex) Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prevede che la retribuzione di risultato sia calcolata sui seguenti elementi:

  1. Stipendio tabellare
  2. Indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare)
  3. Retribuzione individuale di anzianità (ove spettante)
  4. Retribuzione di posizione
  5. Maturato economico (ove spettante)
  6. Assegno ad personam (ove spettante)
  7. Retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (ove spettante);

 

L’Aran – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – in data 11 agosto 2003 ha svolto una articolata e chiara argomentazione giungendo ad un orientamento interpretativo diverso da quello assunto dal Consiglio di Amministrazione dell’AGES, precisando che nel concetto di monte salari debbano essere ricompresi anche i diritti di segreteria. Con la deliberazione n. 50 del 21 marzo 2007 del CdA AGES è stato recepito tale orientamento.

Quanto sopra premesso in relazione alle domande poste, si precisa:

1. la retribuzione di risultato dell’anno 2016, erogata nell’anno 2017 non deve essere compresa nel concetto di monte salari in quanto non è espressamente menzionata nella citata deliberazione 389/2002;

2. la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate deve essere considerata;

3. la maggiorazione della retribuzione di posizione (ex articolo 41, commi 4 e 5 CCNL 2001, nonché la maggiorazione della retribuzione di posizione per segreterie convenzionate – quest’ultima forma giuridicamente un unico emolumento con il resto delle voci maggiorabili e quindi è da ricomprendere nella nozione di al punto 7 del preambolo della risposta) deve essere considerata poiché si tratta sempre di retribuzione percepita a titolo di “retribuzione di posizione”;

4. gli elementi indicati (anf, rimborso spese, missioni) non sono da ricomprendere nel concetto di monte salari;

5. gli oneri riflessi non devono essere considerati, poiché la retribuzione di risultato genererà a sua volta oneri riflessi.

 

In merito alla percentuale di stipendio da prendere a riferimento (due terzi/un terzo), se la valutazione è stata effettuata congiuntamente dalle Amministrazioni dei comuni in convenzione, non si pongono particolari problemi di calcoli.

Nel caso in cui le due Amministrazioni effettuino valutazioni diverse (disgiunte), si ritiene – in assenza di specifica indicazione da parte dell’Aran al quale l’ente potrà formulare apposito e specifico quesito – che ciascuna valutazione vada rapportata al monte salari che terrà conto della prestazione lavorativa, come definita nell’atto di convenzione.

 

Dott. Fabio Venanzi 06/08/2018

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