Consiglio di Stato, Commissione speciale – Parere 3 agosto 2018, n. 02016/2018
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
Di recente, questo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha richiamato l’orientamento consolidato secondo il quale “ai sensi degli artt. 36 e 38 Cost. il trattamento di quiescenza, quale prolungamento della retribuzione percepita in costanza di servizio, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e deve in ogni caso assicurare un’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, non solo all’atto del collocamento a riposo ma anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (Consiglio di Stato, 13 dicembre 2017, n. 5853). 5. Ancora in materia strettamente previdenziale, altro principio elaborato dalla Corte costituzionale con riferimento precipuo al cd. contributo di solidarietà sembra essere la temporaneità del sacrificio richiesto, declinato in rapporto sia alla pregnante qualificazione che la natura previdenziale degli emolumenti tagliati conferisce all’affidamento, sia in relazione alle caratteristiche di contingenza e eccezionalità dell’interesse economico generale che giustificano il taglio. Particolarmente significativa è la recente sentenza n. 173 del 2016, avente ad oggetto il contributo di solidarietà, che il comma 486 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 ha posto, per un triennio, a carico dei titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS. In questa pronuncia, la Corte, in primo luogo, ha escluso la natura tributaria del contributo, cosa che avrebbe determinato l’applicazione degli artt. 3 e 53 Cost., come avvenuto in occasione dell’esame dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, a suo tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del 2013; in secondo luogo ha compendiato le condizioni di legittimità degli interventi sui diritti previdenziali in modo che essi rispondano a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell’esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti. Ha così precisato che: “In linea di principio, il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà”.
ANAC – 30 aprile 2025 (delibera n. 157 del 16 aprile 2025)
Consiglio di Stato, Sezione VII – Sentenza 27 febbraio 2025, n. 1710
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: