Formazione atto di nascita di minore straniero residente nato in ospedale di un comune diverso
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiHo predisposto la lettera che invierò al cittadino in questi mesi che precedono il compimento del 18° anno, ma quando si presenterà allo sportello vorrei essere pronta a dargli tutte le risposte necessarie e utili. 1) I certificati storici di residenza deve procurarli l’interessato o dobbiamo provvedere noi d’ufficio? 2) E’ necessario chiedere all’interessato di produrre un certificato di cittadinanza o è sufficiente rilevare la cittadinanza dalla pagina del Passaporto? 3) Nel primo atto (Formula 80-Dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana…) nell’elencazione dei documenti (prodotti, acquisiti o visionati) va anche indicata la copia di ricevuta dell’avvenuto versamento dei 200 euro che dovremo farci consegnare insieme a tutta la documentazione? 4) Nel primo Atto deve essere presente anche il neo-diciottenne che firma l’atto insieme all’Ufficiale di Stato Civile, corretto? Dopo questo primo Atto si trasmette tutto al Sindaco (copia atto e documenti) al fine di accertarne la sussistenza delle condizioni. 5) Il Sindaco rilascia una dichiarazione di accertamento e trasmette il provvedimento all’Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione….. ma, quando è sempre il Sindaco a rilasciare l’accertamento e a trascriverlo come va impostato l’atto laddove si deve indicare “…ho ricevuto da…. la richiesta di trascrivere….”, e questa Attestazione (è corretto chiamarla così?) va riportata integralmente? 6) In ultimo, la decorrenza della cittadinanza è il giorno successivo a questo ultimo atto di trascrizione dell’Accertamento?
In merito al quesito inerente l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, dichiarando dopo la maggiore età, e nei termini indicati dalla legge, di volere acquistare la cittadinanza italiana occorre porre attenzione su alcuni aspetti non solo “di legge”, ma anche riferiti alla giurisprudenza e, principalmente e come sempre accade per le figure degli Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, al buon senso ed alla professionalità.
In primis occorre parlare del caso in cui non sussistano le condizioni per l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, in tal caso lo straniero nato in Italia potrà acquistare la cittadinanza avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, lettera a), della legge 91/1992, che prevede la possibilità di chiedere ed ottenere la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni di residenza legale. In questo caso, però, la concessione della cittadinanza italiana non è un diritto, ma si basa, come tutti i provvedimenti di naturalizzazione, su di una valutazione complessiva del cittadino straniero, valutazione che tiene conto di una serie di elementi quali l’autosufficienza economica, l’assenza di precedenti penali.
L’art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che “lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.
Il Comune ha infatti l’obbligo di avvisare lo straniero della possibilità di effettuare la dichiarazione; in assenza di comunicazione, il termine di decadenza annuale non decorre.
il regolamento d’attuazione della legge sulla cittadinanza adottato nel 1993 ha introdotto una nozione restrittiva di residenza legale che ha reso particolarmente difficile l’integrazione del secondo requisito a moltissimi stranieri nati in Italia.
Il problema è stato superato con l’adozione del D.L. n. 69/2013, “residenza legale” “si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica”.
Il successivo art. 3, comma 4, del medesimo regolamento precisa che “La dichiarazione di volontà di cui all’art. 4, co. 2, della legge deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza”
Non entro nel merito del concetto di residenza e residenza legale in quanto interi libri si sono adoperati a cercare di spiegare ed interpretare al meglio tale concetto.
Ricapitolando, gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all’interessato, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo
autocertificazione relativa alla continuità della residenza anagrafica (quindi, ad esempio, dichiarare di avere sempre risieduto in conformità alle norme anagrafiche);
Qualsiasi documentazione idonea a provare l’effettiva presenza sul territorio italiano (es. attestazioni di vaccinazione, certificati medici, certificati di ricovero, tessere sanitarie, certificati di iscrizione e frequenza scolastica, eventuali certificati dei servizi sociali, atti riguardanti procedimenti civili o penali che abbiano interessato lo straniero, etc.) è a carico dell’istante. Per quel che riguarda l’età, in mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data con, ovviamente, altri ed ulteriori adempimenti.
La prova dell’effettiva presenza potrà essere data anche per un periodo facendo riferimento all’iscrizione anagrafica e per un altro periodo producendo documenti e attestazioni che provino l’effettiva presenza in Italia. L’iscrizione all’anagrafe come senza fissa dimora è senz’altro idonea a integrare il requisito di legge. Non è necessario invece, ai fini dell’acquisizione della cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 91/1992, che lo straniero dimostri di avere un reddito adeguato o di non avere precedenti penali: tali condizioni, che vengono prese in considerazione nel procedimento di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, non rilevano ai sensi dell’art. 4, comma 2, che prevede un vero e proprio diritto soggettivo subordinato alle sole condizioni sopra indicate.
Il pagamento dell’imposta con la presentazione della ricevuta che provi il versamento di euro 200,00 al Ministero dell’Interno, DLCI – Cittadinanza concluderà l’iter.
Ricapitolando: è l’interessato che deve preoccuparsi di produrre i documenti! Obbligo dell’ufficio è quello di ricordare nei termini di legge all’interessato il diritto all’acquisto della cittadinanza. Tenga conto della giurisprudenza a riguardo ponendo massima attenzione sulle dichiarazioni acquisite e sull’effettiva esistenza dei requisiti.
Dott. Roberto Gimigliano 21/08/2018
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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