Accesso agli atti di minoranza consiliare

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
29 Agosto 2018

Il gruppo di minoranza ha richiesto ufficialmente copia degli estratti dei conti correnti bancari e postali dal 2014 ad oggi. Davanti alle problematiche rappresentate dal ragioniere, la minoranza ha dichiarato di ricorrere al Prefetto. Come segretario comunale chiedo : -hanno diritto ad avere copia di quanto richiesto? Come comportarsi nel caso di interessamento del prefetto?

 

 

Risposta

Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

La ratio dell’accesso dei consiglieri è da rinvenire nel principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicché tale diritto è direttamente funzionale non tanto all’interesse del consigliere comunale (o provinciale), ma alla cura dell’interesse pubblico connesso al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune (CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza 12 febbraio 2013, n. 846).

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è soggetto ad alcun onere motivazionale;  diversamente opinando, verrebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale.

Gli unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l’esercizio del diritto  :

deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali;

non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.

Tuttavia, l’insussistenza di tali limiti deve essere attentamente vautata  in concreto, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto di accesso dei consiglieri (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

In questo senso, ad esempio, è stato ritenuto legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell'amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente e non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche (Cons. Stato, sent. n. 846/2013).

La  stessa giurisprudenza ha evidenziato che la forma di accesso costituita dall’accesso del consigliere comunale per l’esercizio del mandato di cui è attributario, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che, attraverso uno strumento dettato dal legislatore per il corretto svolgimento dei rapporti cittadino- pubblica amministrazione, il primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che a causa della loro continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione oramai vietato dall'art. 24, comma 3 della l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12.2.2013, n. 846).

Nel caso di specie, pur trattandosi di un periodo ampio, le richieste riguardano uno specifico settore, per cui si ritiene che, se non ricorrono ragioni limitative quali quelle suddette da motivare adeguatamente nel provvedimento di diniego da comunicare alla Prefettura, debba essere consentito l’accesso sia pure nei tempi e nei modi compatibili con le esigenze dell’Ufficio presso cui sono conservati i documenti richiesti, eventualmente ricorrendo a metodologie e tecniche di raccolta – estrazione che agevoli l’attività (ad es. su supporto cd o estrazione di file e simili), rammentando, comunque, che sul consigliere che accede all’accesso di che trattasi incombe il dovere  di segretezza perseguibile anche penalmente.

 

 

Dr. Eugenio De Carlo 21/08/2018

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