Mancata attribuzione del codice fiscale a cittadino extracomunitario che presenta richiesta di iscrizione anagrafica
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiCi viene richiesta l'iscrizione anagrafica per la sorella di un nostro già residente cittadino polacco. la stessa non è in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 2007 in quanto molto malata e non in grado di lavorare. Il fratello pare essere l'unico familiare rimasto in grado di prendersi cura della stessa. Quindi ritengo che la signora possa essere iscritta come altri famigliari comunitari per gravi motivi di salute, ma ho un dubbio in merito ai requisiti che riassumo e su cui chiedo conferma: documento identità e codice fiscale della signora + documentazione tradotta ed apostillata rilasciata dal Consolato Polacco che attesti il rapporto di parentela fra i fratelli + autodichiarazione del fratello circa la disponibilità di risorse economiche + assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a ricoprire tutti i rischi sul territorio nazionale. Proprio rispetto a quest'ultimo requisito ho il dubbio che sia necessario.
Nonostante la formulazione di ampio respiro contenuta nell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 30/2007, il legislatore, di fatto ha rinviato ad altra sede la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia degli “altri” familiari, ossia di coloro che, pur essendo legati al cittadino dell’Unione da vincoli di parentela o da una relazione stabile, non rientrano, comunque, nella precisa definizione di familiare contenuta nel precedente articolo 2. Occorre pertanto far riferimento alla circolare n. 39/2007 del Ministero dell’interno.
Anzitutto, è indispensabile individuare quali siano i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni (più nominali che sostanziali) introdotte in attuazione dell’indicazione espressa dal legislatore comunitario che, per preservare l’unità della famiglia, ha espresso l’avviso che i singoli Stati membri potessero riconoscere il diritto di soggiorno a quei cittadini che non godono di un diritto automatico di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante, ma che si trovano ad avere con il cittadino dell’Unione un legame particolare, quale quello affettivo, ovvero una situazione di dipendenza finanziaria o fisica.
Posto che la sorella rientra nella definizione di altro familiare (art. 3 d.lgs. n. 30/2007 “ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente), la finalità della norma è quella di dare una soluzione a tutte quelle casistiche che, altrimenti, vedrebbero i diretti interessati privati del riconoscimento del diritto di soggiorno. Lo stesso Ministero dell’interno ricorda che la finalità dell’art. 3 è quella di preservare le relazioni del cittadino dell’Unione con le persone che non rientrano nella definizione di familiare stabilita nell’articolo 2, “anche in considerazione di una eventuale loro dipendenza finanziaria o fisica ovvero della relazione di stabile convivenza con il cittadino dell’Unione”.
Tuttavia, esaminando la documentazione che dovrà essere esibita per il riconoscimento del diritto di soggiorno dell’ “altro familiare”, ci si accorgerà immediatamente che le agevolazioni, si ribadisce, sono più nominali che sostanziali. Infatti, le modalità indicate dal Ministero, non si sostanziano in un trattamento effettivamente più favorevole, giacché viene in ogni caso richiesta sia la disponibilità di risorse economiche, sia la dimostrazione della copertura dei rischi sanitari. Dunque, né più, né meno di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b) per coloro che chiedono l’iscrizione per disponibilità di risorse economiche sufficienti!
In pratica, ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno dell’“altro familiare” dovrà essere comprovato documentalmente il possesso dei seguenti requisiti:
la convivenza con il cittadino dell’Unione nel Paese di provenienza; oppure la sussistenza di gravi motivi di salute che impongano l’assistenza da parte del cittadino dell’Unione;
Sarebbe in realtà sufficiente la dimostrazione dei requisiti di cui alle lettere c) e d), tali da attribuire alla sorella il possesso di autonomi requisiti di soggiorno (in pratica, quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lett. b), per il cittadino comunitario non lavoratore, come sopra precisato), anche in virtù del fatto che il limite della provenienza personale delle risorse è decaduto da tempo. Questa ampia disamina si è resa necessaria per inquadrare correttamente la fattispecie e per rilevare la assoluta necessità del titolo di copertura dei rischi sanitari: l’agevolazione non consiste, infatti, nella non necessità del requisito della copertura dei rischi sanitari in virtù della condizione di gravi motivi di saluti che motivano l’ingresso in Italia dell’altro familiare, ma nel fatto di agevolare il soggiorno di persone legate al cittadino dell’Unione dai suddetti vincoli citati nell’art. 3 e che in mancanza delle “agevolazioni” sopra specificate non potrebbero soggiornare in Italia in quanto privi di autonomi requisiti di soggiorno.
Dr.ssa Liliana Palmieri 24/08/2018
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