Accesso civico solo per pubblico interesse

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Accesso
di Palumbo Pietro Alessio
09 Ottobre 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                     

Accesso Civico solo per pubblico interesse

Pietro Alessio Palumbo

 

Accanto all’accesso tradizionale ex L.241/1990, collegato alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell’istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini, che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo, il legislatore ha dapprima introdotto l’accesso civico c.d. “semplice” (D.Lgs. 33/2013), imperniato su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l’adempimento e, poi, l’accesso civico generalizzato (D.Lgs. 97/2016), azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta, al precipuo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale dell’azione e della spesa pubbliche. Con la sentenza 7326/2018, il TAR Lazio ha per un verso ribadito che l’accesso ordinario ex L.241/1990, per univoca giurisprudenza, ha ad oggetto documenti amministrativi, dovendosi, pertanto, escludere che, attraverso detto istituto, possano trovare ingresso richieste finalizzate ad un controllo sostanzialmente generalizzato dell’operato dell’amministrazione. Per altro verso sul fronte dell’accesso civico, devono essere valorizzate in chiave selettiva e delimitativa dell’accesso civico “generalizzato”, le finalità per le quali tale strumento è stato previsto dal legislatore, esplicitate attraverso il riferimento all’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul “perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Per quanto, infatti, la legge non richieda l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto. L’ulteriore precipitato logico è che il fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, implica ineluttabilmente che sono oggetto di accesso generalizzato, esclusivamente documenti idonei per tale pubblica finalità.

30 agosto 2018

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