Approfondimento di Luciano Catania
RISPOSTA ALL’INTERPELLO NON AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE
Luciano Catania
L’interpello, prodotto ai sensi del Titolo I del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, non produce atti autonomamente impugnabili di fronte alla Commissione Tributaria, nemmeno se il Comune rigetta integralmente l’interpretazione del contribuente.
L’ha recentemente chiarito la Commissione Tributaria Provinciale di Modena (sentenza n. 308 del 12 giugno scorso) dichiarando inammissibile un ricorso avverso il rigetto di un’interpretazione in materia di tassa rifiuti, prospettata da un contribuente, in un interpello.
Secondo i giudici tributari modenesi, la risposta all’interpello non è atto autonomamente impugnabile né da un punto di vista formale né da un punto di vista sostanziale, poiché inidoneo ad “attivare gli interessi immediati del destinatario ad insorgere giudizialmente contro di esso per evitare effetti lesivi della propria sfera giuridica”.
Il Ministero delle Finanze (con risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002) aveva già avuto modo di precisare che la competenza a pronunciarsi riguardo all’interpello concernente l’applicazione di fiscalità locale spetta esclusivamente a Regioni, Province e Comuni.
Il Mef fu destinatario di un’istanza d’interpello, in materia di Ici, secondo l’ipotesi che potesse rientrare tra le competenze del Dipartimento per le Politiche Fiscali- Ufficio Federalismo Fiscale.
Il Dipartimento precisò che quando l'interpello concerne l'applicazione di disposizioni normative dettate in materia di tributi locali, la competenza è attribuita esclusivamente all'Ente locale, poiché titolare della potestà d’imposizione, nella quale è compreso l'esercizio dei poteri di accertamento del tributo.
L’Ente locale, quindi, è l'unico soggetto giuridicamente vincolato ad eseguire quanto ha espressamente affermato in una risposta scritta o quanto implicitamente ha accettato attraverso il silenzio protrattosi oltre il termine di legge, dalla presentazione dell'istanza.
Il Comune o la Provincia non potranno emettere, se non a pena di nullità, atti a contenuto impositivo o sanzionatorio in difformità della risposta fornita, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
Un’eventuale risposta del Dipartimento non potrebbe essere vincolante per l'Ente locale ad adeguarsi alle determinazioni assunte sulla questione prospettata, con possibili riflessi anche sul bilancio.
Gli Enti locali hanno avuto tempo fino al giugno 2016 per adeguare i propri statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla riforma dell’istituto dell’interpello. Qualora non lo avessero ancora fatto, devono provvedervi con urgenza.
La risposta dell'Ente, scritta e motivata, è, comunque, vincolante anche se con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine previsto, s’intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta, è nullo.
Il rigetto dell’interpretazione formulata dal contribuente, però, non è un provvedimento autonomamente impugnabile. Le motivazioni del rigetto, semmai, possono essere contestate in ricorso unitamente all’avviso di accertamento.
Per la C.T.P. di Modena, il solo atto suscettibile d’impugnazione è quello impositivo, non essendo, invece, aggredibile dal contribuente la risposta dell’Ente locale a nessuna delle nuove quattro fattispecie d’interpello.
31 agosto 2018