Utilizzo avanzo libero per finanziare spese per accatastamento immobili comunali
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Approfondimento di Eugenio De Carlo
Servizi Comunali Pubblica sicurezzaApprofondimento di Eugenio De Carlo
Occupazioni arbitrarie d’immobili: le ultime disposizioni ministeriali, tra tutele sociali e contrasto a fenomeni diffusi d’illegalità.
Eugenio De Carlo
Le occupazione arbitrarie d’immobili costituiscono un tema molto sensibile non solo sul piano economico-sociale, ma anche della sicurezza e dell’ordine pubblico. In questo senso, era intervenuto il decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 48 del 2017, che aveva introdotto alcune significative innovazioni volte al superamento del fenomeno, in un’ottica di miglioramento delle condizioni di vivibilità delle città e di prevenzione delle situazioni di degrado e di condotte illecite.
Erano seguite alcune circolari-direttive del Ministero dell’Interno (direttiva del 18 luglio 2017, sulla imprescindibile necessità di evitare nuove occupazioni abusive di immobili nonché sulla pianificazione concertata a livello istituzionale degli sgomberi; direttiva del 1° settembre 2017, che dava impulso alla ricerca interistituzionale di soluzioni e di risposte al fenomeno maggiormente strutturate, ribadendo la centralità del Comitato metropolitano per i profili programmatori e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il ripristino della legalità e la salvaguardia dell’ordine pubblico).
A distanza di un anno esatto dall’ultima direttiva, quindi, il 1° settembre scorso il Ministero dell’Interno ha diffuso una ulteriore circolare-direttiva in materia, basata sui dati intanto raccolti intorno al fenomeno. In sintesi, con la predetta circolare rivolta ai Prefetti, ai C.d.G. di Trento e Bolzano ed al P.d.G. Regione Valle d’Aosta, si dispone di:
a)tenere sempre alto il livello di attenzione e a promuovere ogni utile iniziativa, anche sul piano info-investigativo, che consenta di prevenire possibili invasioni di edifici o di altri immobili, soprattutto mediante una pressante opera di sensibilizzazione da parte dei Prefetti nei confronti degli enti pubblici proprietari di immobili temporaneamente inutilizzati e delle Associazioni rappresentative della proprietà fondiaria affinché si attivino per l’approntamento di tutte le misure di difesa passive occorrenti alla tutela dei loro beni, volte a scoraggiare ogni forma di indebita intrusione negli stessi;
b)assicurare la massima tempestività nell’iter istruttorio preordinato all’esecuzione dello sgombero, al fine d’impedire il perpetuarsi delle occupazioni abusive, tenuto altresì conto dell’orientamento giurisprudenziale volto a condannare il Ministero dell’Interno a risarcimenti molto gravosi, sulla base di una asserita inerzia quale causa d’illegittima compromissione dei diritti fondamentali di proprietà e dell’iniziativa economica;
c)effettuare ogni possibile censimento degli occupanti arbitrari, che deve essere condotto, anche in forma speditiva, sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l’ausilio dei soggetti del privato sociale, nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie, in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare, delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall’esecuzione dello sgombero. Ciò al fine di consentire ai Prefetti, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 14/2017, l’individuazione di una scala di priorità nella programmazione degli sgomberi che tenga conto della ‘”tutela delle famiglie in situazioni di disagio economico o sociale.
Il censimento dovrà essere finalizzato alla possibile identificazione degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla presenza all’interno degli stessi di minori o altre persone in condizioni di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale.
L’adempimento suddetto dovrà esser svolto con rapidità, se del caso utilizzando anche accertamenti specifici da demandare alla Guardia di Finanza.
Qualora all’esito dei suddetti accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità interessati dall’esecuzione dello sgombero sarebbero privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione, i Servizi sociali dei Comuni dovranno attivare gli specifici interventi avuto riguardo anche alle possibilità in concreto dell’Ente ed alla peculiarità di ogni singolo caso.
Nella fase successiva allo sgombero, poi, sarà cura degli enti preposti compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano permettere via via di sostenere i percorsi d’inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità, anche all’interno di complessive strategie di intervento condivise con le Regioni.
Stante l’importanza del tema, che involge la questione centrale della prevenzione e della repressione delle condotte illecite e complessivamente della sicurezza delle città, è stato attivato uno specifico Punto di contatto presso il Ministero dell’Interno. Entro fine mese di settembre, è previsto dalla direttiva un primo punto della situazione sullo stato del fenomeno nelle rispettive province con l’indicazione delle iniziative avviate da ogni singola Prefettura e Commissario di governo.
2 settembre 2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 17 aprile 2025, n. 49 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Ministero dell’Economia e delle Finanze – 15 aprile 2025
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