Approfondimento di Alessandro Russo
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La Corte dei Conti contesta il danno da corruzione pagata con altra utilità
Alessandro Russo
Con sentenza n. 148/2018 del 13 luglio 2018 la Corte dei Conti sez. Giurisdizionale per la Lombardia condanna un ex dipendente di un Comune alle porte di Milano, macchiatosi del reato di corruzione, al risarcimento del danno all’immagine, quantificato in 20.000 euro.
La vicenda prende avvio nel febbraio del 2010 quando la Direzione Investigativa Antimafia, nell'ambito di un’operazione più strutturata, arrestava politici, funzionari pubblici ed esponenti della criminalità organizzata calabrese che avevano dato vita ad un sistema corruttivo consolidato, che si sostanziava in pagamenti illeciti, funzionali all’ottenimento da parte delle imprese edili in odore di ‘ndrangheta di favori, autorizzazioni, concessioni, fino ad incarichi di consulenza alla stessa Pubblica Amministrazione ...
Nella sentenza penale di condanna era stato accertato che l’ex dipendente otteneva da una società facente capo ai corrotti la ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, consapevole di non aver la possibilità di sostenerne le spese; ma confidando che il corruttore lo dispensasse dal pagamento in cambio della modifica delle conclusioni di una relazione idrogeologica di un piano di lottizzazione. Comportamento che il corrotto effettivamente metteva in atto.
Il Procuratore contabile chiedeva l’applicazione del c. 62 della Legge n. 190/2012 (cd: Anticorruzione), che quantifica l’entità del danno all’immagine causato alla Pubblica Amministrazione dall’attività corruttiva nel doppio della provvista percepita dal corrotto pubblico ufficiale.
La Corte non accettava la richiesta, valutando insormontabile il principio di irretroattività delle leggi penali sfavorevoli.
Tuttavia il Giudice considerava provato il pretium sceleris dell’attività corruttiva, concretizzatosi nell'utilità della ristrutturazione dell’unità immobiliare di proprietà del corrotto. Aggiungeva però che la circostanza che gli fosse stata confiscata una somma addirittura superiore e che il convenuto avesse restituito all’impresa parte del corrispettivo dei lavori, consenteva di quantificare il danno all’immagine arrecato al Comune in 20.000 euro.
Successivamente la sentenza con il relativo titolo esecutivo è stata trasmessa al Comune danneggiato, che, ai sensi dell’art. 214 del codice di giustizia contabile, è obbligato - e responsabile – al recupero coattivo dell’intera somma, compresi gli interessi.
31 agosto 2018
ANAC – 29 aprile 2025 (parere anticorruzione del 9 aprile 2025)
Risposta del Dott. Marco Massavelli
ANAC – 11 marzo 2025
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