Riduzione Tari

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
05 Settembre 2018

Un contribuente ci chiede di beneficiare di tale riduzione “Riduzione Nella misura del 50% del computo della superficie, per le utenze domestiche esistenti in zone classificate territori montani dalla Regione Veneto”.

Nel nostro regolamento non abbiamo previsto tale agevolazione, volevamo sapere se è prevista per legge.        

 

Risposta

In merito al quesito posto, si rammenta che le riduzioni previste dalla legge 147/2013 sono le seguenti:

 

  • Riduzioni per il mancato espletamento del servizio (comma 656). Si tratta di riduzioni obbligatorie che operano ope legis in presenza di carenze del servizio rispetto all’assetto organizzativo che è stato prefigurato. La tariffa è dovuta nella misura massima del 20%;

 

  • Riduzione nelle zone in cui non è effettuata la raccolta (comma 657). Anche in questo caso si tratta di ragioni di carattere tecnico che poggiano sull’assetto organizzativo del servizio che deve mappare le zone del territorio comunale e definire la modalità e periodicità della raccolta. Le utenze che non vengono coperte hanno diritto a una riduzione dell’intera tariffa che va determinata col regolamento con un abbattimento almeno pari al 60%;

 

  • Riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

 

  • Riduzione o esenzione facoltativa per i seguenti casi ai sensi del comma 659:

 

– abitazione con unico occupante

– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

– locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero ( si ricorda l’abbattimento dei 2/3 già prevista dall’articolo 9 bis dl 47/2014 per i pensionati in paese d’origine) ;

– fabbricati rurali ad uso abitativo; la ruralità non comporta alcun automatismo come dimostra questa facoltà

– e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità  di rifiuti non prodotti. Si tratta di una facoltà introdotta dall’articolo 36 della legge 221/2015 realmente poco praticabile e necessariamente collegata a un ciclo temporale in gradi di misurare i comportamenti virtuosi.

 

Tutte le riduzioni sopra viste trovano finanziamento all’interno del piano economico finanziario nel senso che comportando, tecnicamente, una minore produzione di rifiuti, vanno conteggiate all’interno dello stesso piano e non con risorse esterne.

 

Ai sensi del comma 660 invece, il  comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune

 

 

Quindi ulteriori riduzioni non rientranti nelle predette fattispecie, devono essere approvate con regolamento comunale  e possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso alla fiscalità generale del comune

 

Dott. Gianluca Russo 23/08/10

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