Aperto il bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale anno 2025 dedicati alla tutela dei diritti dei minori
Dipartimento per le politiche della famiglia – 2 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiNecessitiamo di conoscere le modalità e i riferimenti normativi per poter arrotondare se possibile (in difetto o in eccesso) i diritti della CIE, quota comune.
I diritti di segreteria per le carte di identità (tutte: cartacee e informatiche) sono tuttora regolamentati nella legge 8-6-1962 n. 604, in particolare nella - Tabella D -, che prevede:
“ […] 11. Il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire 10.000 […]”
Con la conversione in euro 5,16.
Sempre nella stessa tabella si ritiene di dover tuttora applicare anche:
“[…] 6. Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme Lire 1.000 […]”, ma con l’avvertenza di cui a quest’altra disposizione della tabella:
“[…] 9. Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.[…]”, dunque si applica un diritto di Segreteria di lire 500, che ridotto in euro è 0.26.
Il fatto che il rilascio della carta d’identità e le relative istanze siano in carta libera, quindi non sottoposte ad imposta di bollo è previsto nella tabella B del DPR 642/1972:
“[…] Art. 18 - Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti. […]”
A seguito di una serie di norme che hanno rivisto lo status dei segretari comunali dette somme vanno introitate al 100% dal comune in un apposite capitolo di entrata. Non vanno più liquidate, neppure pro quota, ai segretari comunali.
Sempre da un punto di vista finanziario va tenuto conto che i moduli in bianco delle Carte d’identità vanno pagati in anticipo del comune alle prefetture con apposite versamento in apposito conto presso la tesoreria unica.
Non ci sono norme che permettono un innalzamento di queste voci e I comuni che lo hanno volute fare si sono inventati dei diritti di scritturazione o rimborso stampati, sulla legittimità di queste scelte si discute molto.
La norma ha invece previsto che questi diritti, anche parzialmente, possono essere ridotti con apposita deliberazione che dovrà pure spiegare come compensare la riduzione del gettito …
L. 15-5-1997 n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Art. 2. (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)
“[…] 15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale. […]”
Accanto a queste somme per la CIE è stato recentemente emanato un apposito decreto: D.M. 25-5-2016 – “Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.”
Che dispone: -
“ Art. 1:
1. L'importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti la carta d'identità elettronica a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 7-vicies quater, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è determinato in euro 13,76, oltre IVA e oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti.
2. L'importo totale di cui al comma 1, è riscosso dai comuni o dagli uffici diplomatico - consolari all'atto della presentazione della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.
3. L'importo totale di cui al comma 1, comprensivo di tutti i diritti spettanti, può essere riscosso con modalità informatiche all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica avvalendosi della piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 2:
1. Il Ministero dell'interno effettua il controllo ed il monitoraggio delle carte rilasciate dai singoli comuni, verificando la corrispondenza tra le carte d'identità emesse e i relativi versamenti.
2. I corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte d'identità elettroniche rilasciate ai cittadini, che sono versati direttamente alla cassa dei comuni:
a) sono riversati dai comuni stessi il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X - capitolo 3746, causale: «Comune di .................... corrispettivo per il rilascio di n. .............. carte d'identità elettroniche», dandone comunicazione al Ministero dell'interno;
b) i predetti importi sono riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la remunerazione dei beni e servizi forniti dal medesimo Istituto; con il medesimo decreto, sulla base del numero di carte d'identità, comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni, si provvede alla riassegnazione delle somme spettanti al Ministero medesimo nella misura e per le finalità previste dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
3. I diritti fissi e di segreteria restano di spettanza del Comune che ha emesso la carta d'identità elettronica e, pertanto, rimangono nell'ambito della tesoreria del comune stesso.
4. I corrispettivi, comprensivi di IVA, unitamente ai diritti fissi e di segreteria, per il rilascio delle carte d'identità elettroniche, che sono stati riscossi dai comuni con modalità informatiche, sono resi disponibili, entro i termini previsti dalla normativa vigente, dalla piattaforma per i pagamenti elettronici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contestualmente:
a) all'entrata del bilancio dello Stato, per la parte relativa ai corrispettivi, comprensivi di IVA, con imputazione al capo X - capitolo 3746 per la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità e per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto; la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dal comma 2 dell'art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, avviene - come precisato all'articolo 2, comma 2, lettera b) del presente decreto - sulla base del numero di carte d'identità, comunicato dal Ministero dell'interno, per le quali è stato effettuato il versamento da parte dei comuni;
b) ai comuni che hanno rilasciato le carte d'identità elettroniche, per la parte relativa ai diritti fissi e di segreteria, sui conti correnti indicati dagli stessi all'atto dell'adesione alla piattaforma per i pagamenti elettronici.
5. I corrispettivi comprensivi di IVA e i diritti fissi, derivanti dal rilascio delle carte d'identità elettroniche, riscossi dagli Uffici diplomatico - consolari direttamente o secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, affluiscono sui Conti correnti valuta tesoro, per essere versati all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X - capitolo 3746 per il corrispettivo comprensivo di IVA e al Capo XII - capitolo 2121, articolo 03, per i diritti fissi, secondo procedure e nei termini da stabilirsi, congiuntamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con successive istruzioni operative, che forniranno anche indicazioni circa le modalità di espletamento di eventuali ulteriori adempimenti richiesti ai predetti Uffici.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. […] “
Un suggerimento
La cosa migliore è determinare la parte mobile, quella cioè che è propriamente un diritto di segreteria modulabile secondo quanto prevede la legge 127/1997, richiamata, al fine di avere una cifra “tonda”.
Qui di seguito le trascrivo una delibera di un comune che già aveva ridotto quei diritti a € 5,00 e a € 0,20; con questa delibera, oltre a disciplinare l’incasso, modifica anche quelle cifre per fare cifra “tonda”.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 3 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773: “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, che disciplina il rilascio della carta d’identità;
Visto l’art. 291, comma 3, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il quale prevede che, all’atto del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, i Comuni sono autorizzati ad esigere, oltre ai diritti di segreteria di Euro 0,26, un diritto fisso di Euro 5,16, e che lo stesso sia raddoppiato ad Euro 10,32, in caso di rilascio di duplicato a seguito di smarrimento;
Richiamate la propria precedente deliberazione: n. xx del gg/mm/aaaa: “Tariffa dei diritti e dei rimborsi spesa per il 2005 da applicare nei Servizi Demografici”; con la quale erano stati approvati, in particolare, i seguenti importi relativi ai diritti di segreteria:
- Certificati ed autentiche in esenzione: Euro 0,20
- Diritto fisso per carta d’identità: Euro 5,00;
Visto l’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali” convertito in L. 125/2015, che ha introdotto la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino ed anche di documento di viaggio in tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea, se valido per l’espatrio;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, con il quale sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, emissione e rilascio della CIE, ed è stata altresì prevista la graduale eliminazione della carta d’identità cartacea;
Atteso che l’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25/05/2016, che detta le disposizioni finanziarie che si accompagnano al rilascio della nuova CIE, ha fissato in Euro 16,79 (Euro 13,76 + IVA 22%) l’importo del corrispettivo da porre a carico dei richiedenti, a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della CIE;
Verificato che, all’importo di Euro 16,79 da versare allo Stato, andranno sommati il diritto fisso di Euro 5,00 ed il diritto di segreteria di Euro 0,20 ex Legge 08/06/1962 n. 604 – tabella D, con successive integrazioni e modificazioni, di spettanza dell’Ente, ottenendo, per il rilascio della CIE, la cifra complessiva di Euro 21,99 a carico del cittadino; inoltre, per il rilascio del duplicato della CIE, andranno aggiunti all’importo di Euro 16,79: il diritto fisso dovuto per il duplicato di Euro 10,00, oltre al diritto di segreteria di Euro 0,20, per un totale di Euro 26,99;
Considerato che si ritiene utile ed opportuno semplificare sia le operazioni di incasso che il pagamento da parte dei cittadini, si rende necessario adeguare dette tariffe, arrotondandole per eccesso di un solo centesimo di Euro, al fine di rendere meno disagi ai cittadini e agli operatori;
Atteso inoltre che l’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25/05/2016, ha previsto che i Comuni provvederanno a riversare allo Stato il corrispettivo di Euro 16,79, per ciascuna richiesta di carta d’identità, il quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 11/2016, che dà ulteriori e specifiche indicazioni in ordine all’emissione della nuova CIE, alla determinazione del corrispettivo da riscuotere da parte dei cittadini richiedenti, e alle modalità di accredito delle relative spettanze statali presso la tesoreria di Roma Succursale (n. 348) al Codice IBAN IT 81 J 01000 03245 348010374600, con imputazione al capo X – capitolo 3746, dell’entrata del Bilancio dello Stato,
Dato atto che le somme complessive da versare periodicamente sul Bilancio dello Stato saranno presumibilmente di notevole entità, e che pertanto risulta necessario, per la razionalizzazione dell’intera attività d’incasso del denaro, che i cittadini provvedano a corrispondere direttamente il costo totale della CIE:
- in contanti o con bonifico sul conto corrente della Tesoreria Comunale, servizio che viene svolto dettagliare compreso IBAN;
- oppure sul conto corrente postale n. 13906474 intestato a Comune di xxxxx Servizio Tesoreria, Codice IBAN IT xxx, Codice BIC/SWIFT: XXX;
- ovvero allo sportello dell’Ufficio Anagrafe attraverso servizio POS, qualora e quando attivato (ma si può anche prevederee l’incasso in contanti);
Vista la propria delibera n. xx del gg/mm/aaaa, dichiarata immediatamente eseguibile, di assegnazione provvisoria o PEG ecc ;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso i pareri che si allegano:
il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:
il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
1- Di approvare espressamente tutta la premessa, in particolare le modalità di pagamento e le tipologie di incasso;
2- Di modificare in eccesso di un solo centesimo di Euro, per le motivazioni indicate in premessa, i diritti fissi, da corrispondere per il rilascio della CIE, portandoli:
- da Euro 5,00 a Euro 5,01 per il diritto semplice
- da Euro 10,00 a Euro 10,01 per il duplicato
di conseguenza, il cittadino dovrà versare, su uno dei conti correnti indicati, intestati al Comune di, in contanti, con bonifico o con POS, complessivamente:
- Euro 22,00 per il rilascio della CIE, pari a Euro 16,79 (corrispettivo da versare allo Stato) + 5,01 (diritto fisso) + 0,20 (diritto di segreteria)
- Euro 27,00 per il duplicato, in caso di furto, smarrimento o deterioramento, pari a Euro 16,79 (corrispettivo da versare allo Stato) + 10,01 (diritto fisso) + 0,20 (diritto di segreteria);
3- Di dare atto che i diritti relativi al rilascio residuale della carta d’identità cartacea rimangono invariati;
4- Di dare atto altresì che le spese da riversare allo Stato trovano copertura sul capitolo xxxxx “Trasferimenti allo Stato per rilascio carta d’identità elettronica (CIE)” del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020, in corso di predisposizione o approvato con xxxxxxx
LA GIUNTA COMUNALE
quindi, con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
Dr. Agostino Pasquini 28/08/2018
Dipartimento per le politiche della famiglia – 2 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità - Decreto 28 novembre 2024
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità - Decreto 28 novembre 2024
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