Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'ente deve stipulare una convenzione per prestazione di servizi per formazione e supporto del personale per ufficio commercio. Le spese di formazione hanno un limite?
L’art. 6, comma 13, DL 78/2010 dispone che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.
Tuttavia, secondo la sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti ( deliberazione n.276/2013), ad esempio, la formazione in materia di anticorruzione, come richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, è da considerarsi "fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L.78/2010", cioè fuori dai limiti alle spese di formazione.
L’art.21 bis DL 50/2017, conventito nella L.96/2017, dispone che a decorrere dall’esercizio 2018, non si applicano le limitazioni suddette esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Dr. Eugenio De Carlo 29/08/2018
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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