DOMANDA:
Premesso che il Comune scrivente (popolazione 2.151 ab.) aderisce ad una convenzione di segreteria con altro Comune capofila (popolazione 10.120 ab.). Il segretario titolare della segreteria convenzionata, è inquadrato nella fascia professionale B cl. 2^ del CCNL e, in ottemperanza alla convenzione stipulata, tutte le spese concernenti il servizio associato di segreteria, ad eccezione di quelle derivanti da incarichi aggiuntivi, rilevanti ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione, sono ripartite a metà tra i due Comuni. Considerato che il Comune sottoscritto è privo di figure dirigenziali e la titolarità dell'area servizi demografici è vacante, ed essendo sprovvisto di altre professionalità interne, sulla base della disposizione di cui alla lettera d) del 4° comma dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000, l'incarico di responsabilità del servizio è stato attribuito, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, al Segretario comunale, riconoscendo ai sensi dell'art. 41 comma 4° del CCNL 16.05.2001, una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento, nella misura del 10% ai sensi dell'accordo decentrato n. 2 del 22.02.2003.
Si chiede di conoscere se ai fini dell'applicazione della percentuale di maggiorazione prevista, è corretto prendere a base di calcolo la retribuzione di posizione per enti di classe 2^, come definiti dall'art.3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, pari ad euro 18.592,23 al netto della maggiorazione del 25% per segreteria convenzionata o se debba essere anch'essa considerata, oppure debba considerarsi la retribuzione di posizione relativa alla fascia di popolazione dell'Ente in parola.
Risposta
La retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate è elemento strutturale della retribuzione del segretario, come previsto dall’art. 37 del CCNL 16/05/01.
Tuttavia, il dettato contrattuale contenuto nell’art. 41 comma 4 del medesimo CCNL fa riferimento esclusivamente ai compensi di cui al comma 3 ossia alla sola retribuzione di posizione in godimento: e pertanto l’indennità aggiuntiva attiene alla posizione al netto del 25% in più.
Infatti quest’ultima è una voce retributiva che compone la retribuzione ai sensi dell’art. 37 ma non è una componente della retribuzione di posizione.
La retribuzione di posizione è sempre e soltanto quella dell’ente di appartenenza in quanto il servizio in convenzione è già remunerato con la maggiorazione citata, visto anche il principio di omnicomprensività che caratterizza il trattamento retributivo dei Segretari.
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34211
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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