Esposizione punto 804 CU importo ritenuta mancato preavviso corrisposto a eredi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSe un lavoro pubblico ammonta ad € 500.000,00 e € 100.000 sono scorporabili l'importo delle opere subappaltabili sono il 30% di e 500.000,00 o di € 400.000?
Le opere da elettricista e le opere da idraulico si possono indicare nel capitolato subappaltabili?
L’art. 105 Cod. dispone che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Secondo il TAR Milano (sent. n. 28/2018), “in ossequio ai principi di certezza del diritto e di parità di trattamento tra i concorrenti, l’espressione “importo complessivo del contratto di lavori” non può che riferirsi all’importo a base di gara. Diversamente opinando, infatti, per un verso, si favorirebbero situazioni di incertezza (fino al momento dell’aggiudicazione) circa l’effettivo rispetto del limite in questione da parte dei concorrenti e, per altro verso, si legittimerebbero irragionevoli trattamenti differenziati tra gli operatori economici. In altri termini, posto che l’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un limite quantitativo alla possibilità di ricorrere al subappalto di lavori (oltre che di servizi e forniture), tale limite deve essere lo stesso per tutti gli operatori del mercato e deve essere conosciuto da tutti fin dalla fase iniziale della gara.”
Detto limite non è riferito alla sola categoria prevalente, bensì all’importo complessivo del contratto. Su tale percentuale, incidono tutti i sub-affidamenti riconducibili alle categorie scorporabili, che nella previgente disciplina erano subappaltabili totalmente (salvo il regime peculiare delle c.d. SIOS). L’appaltatore può gestire questo 30% ripartendolo, come meglio ritiene, tra le varie categorie previste nel bando di gara.
Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, Cod., fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si tratta delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il DM 10.11.2016, n. 248 è stato definito l'elenco delle opere di cui al precedente periodo
Per quanto riguarda le categorie super-specialistiche di importo superiore al 10% dell’appalto, quindi, è stata riproposta la disposizione secondo cui è vietato subappaltare una quota maggiore del 30% le singole categorie; tale quota, tuttavia, si somma a quella generale, calcolata sull’importo complessivo dell’appalto generale (vedi paragrafo successivo). Sotto la quota del 10%, la lavorazione super-specialistica può essere subappaltata per l’intero importo.
Le opere elettriche ed idrauliche, quindi, sono subappaltabili entro i limiti suddetti, a discrezione del subappaltatore.
Dott. Eugenio De Carlo 10/09/2018
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 30
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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