Codifica per la spesa relativa ad un incarico occasionale
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Approfondimento di Alessandro Russo
Servizi Comunali Incarichi professionaliApprofondimento di Alessandro Russo
Il Consiglio di Stato introduce il principio di equa ripartizione nella selezione dell’affidamento dell’incarico legale
(Alessandro Russo)
Con il parere n. 2017/2018 pubblicato il 3/08/2018 la Commissione speciale del Consiglio di Stato esprime un giudizio sulle linee guida per l’affidamento del servizio legale pubblicate dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione il 10/04/2017.
La Commissione afferma preliminarmente che le linee guida sull’affidamento dei servizi legali hanno natura di provvedimento amministrativo e non sono vincolanti: le stazioni appaltanti vi si potranno discostare, motivando adeguatamente la decisione.
Il Collegio prosegue specificando che per l’affidamento dei servizi legali vengono in rilievo due particolari tipologie di contratto: il contratto d’opera intellettuale, in cui il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale, ex artt. 2229 ss. del codice civile[1]; ed il contratto di appalto di servizi, che presuppone che l’appaltatore esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, ex artt. 1655 ss. del codice civile[2].
Secondo la Commissione speciale il contratto d’opera intellettuale sarebbe la modalità ordinaria di affidamento del servizio legale; tal volta però il cliente richiederebbe una prestazione continuativa, resa da uno o più avvocati organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente: <<In questo caso si tratta di un vero e proprio “servizio”, vale a dire la messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di volta in volta che essi si presentano. L’oggetto della prestazione, quindi, è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale) ma il suo contenuto non è predeterminato al momento dell’affidamento del servizio, bensì si definisce al bisogno.>>[3].
Il Collegio ritiene che le pubbliche amministrazioni di rilevanti dimensioni che esercitano funzioni in settori ben determinati ed omogenei la cui attività può dar luogo a frequenti contenziosi, magari seriali, avvertano l’esigenza di rivolgersi ad un insieme di professionisti, organizzato, disponibile a trattare tutte le controversie nelle quali l’ente dovesse essere coinvolto. Si tratterebbe quindi di un incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali, organizzate sulle base dei bisogni dell’ente.
Così il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiederebbe un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale[4].
Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione del Codice dei contratti la Commissione individua nel combinato disposto degli artt. 4 e 17 c. 1 lett. d) le disposizioni che regolano la materia de qua[5].
Vi sono però anche i servizi legali elencati dall’Allegato IX al Codice, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17 c. 1 lett. d): la definizione di questa tipologia di prestazioni legali avviene tramite la numerazione prevista dal CPV ufficiale[6].
Per sfuggire all’antinomia – e condurre a coerenza il “nuovo” sistema degli affidamenti legali nella Pubblica Amministrazione – il Collegio tenta un’interpretazione sistemica dei dispositivi degli artt. 4, 17 e dell’Allegato IX[7].
Il Consiglio di Stato conclude così la diversa modulazione della disciplina sarebbe da porre in relazione con la diversa tipologia di contratti aventi ad oggetto il servizio legale: l’Allegato IX, infatti, si riferirebbe a veri contratti di appalto di servizi: <il contenuto di essi è precipuamente la messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o in una qualsiasi delle forme associate previste dal nostro ordinamento) al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza giuridica o documentazione giuridica o certificazione non connessa a una questione o a un affare predeterminato, ma conseguente all’insorgere della necessità e quindi del bisogno nel corso del tempo. Si tratta, come appare evidente, di una struttura contrattuale tipica del contratto di fornitura di servizi, ove la prestazione è predeterminata nei suoi contenuti sostanziali, ma non riferita a uno specifico bisogno già precedentemente individuato.>>[8].
All’inverso invece la struttura contrattuale che meglio ricalca il dispositivo dell’art. 17 c. 1 lett. d) sarebbe quella disciplinata dal contratto d’opera disegnato dall’art. 2222 c.c.: si tratterebbe infatti di una prestazione attinente alla professione legale con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, espletata secondo un incarico non continuativo, bensì puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno di difesa.
I servizi legali previsti dall’art. 17 vanno quindi qualificati come contratti esclusi, ma certamente non estranei al Codice dei contratti, secondo lo schema tracciato dal parere n. 1241/2018 della stessa Commissione e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella nota sentenza n. 16/2011[9].
Ne consegue che i contratti aventi ad oggetto i servizi legali sono soggetti al rispetto dei principi generali del Codice dei contratti, anche quando non costituiscono appalti.
Il Consiglio di Stato pertanto non condivide la lettura di Anac, che considera i servizi legali di cui all’Allegato IX quelli che si realizzano prevalentemente mediante la produzione di pareri e di atti di assistenza legale non connessa alla difesa in giudizio; ritiene invece che i servizi legali cui dell’Allegato IX siano quelle attività – anche rese da avvocati iscritti all’albo – connotate dallo svolgimento del servizio in forma organizzata, continuativa e con rischio assunto dal professionista incaricato.
La Commissione ritiene poi opportuno dispensare suggerimenti sulle modalità di affidamento del servizio legale, affermando che le amministrazioni dovrebbero procedere all’affidamento dell’intero contenzioso di loro interesse per una durata predeterminata (per esempio, triennale) a professionisti che siano in grado di assicurare - per le plurime competenze di cui dispongono all’interno dello studio - una complessiva attività di consulenza legale.
La scelta dei professionisti associati cui affidare la gestione del contenzioso dovrà avvenire secondo la procedura di aggiudicazione prevista dal Codice, ma la richiesta dei requisiti tecnico-professionali non dovrebbe essere eccessivamente restrittiva, per non escludere giovani concorrenti[10].
Individuati i servizi legali da affidare secondo le procedure semplificate di pubblicità, il Collegio analizza ora gli affidamenti del singolo incarico, previsti dall’art 17 c. 1 lett. d), che devono affidarsi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Il Collegio condivide con l’Autorità anticorruzione che: <<il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del Codice dei contratti, (...), imponga la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l’incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell’amministrazione, evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla “chiara fama” (spesso non dimostrata) del professionista.>>[11].
Per questo suggerisce la predisposizione di un elenco di professionisti, sempre aperto e pubblico, ma ristretto, in quanto maggiormente idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale[12].
Secondo il parere del Consiglio di Stato i criteri di selezione devono muovere dalla valutazione del curriculum professionale e delle esperienze in relazione al campo di competenza dell’Amministrazione: <<I profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: i) l’esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; ii) la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; iii) il costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.>>[13].
La Commissione allora suggerisce all’Autorità di eliminare il criterio di rotazione che difficilmente assicurerebbe una scelta rispettosa delle competenze necessarie alla soluzione della controversia; ritiene piuttosto opportuno: <<introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l’attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quella naturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla Pubblica Amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile attraverso la motivazione.>>[14].
Ed il Collegio continua: <<deve essere assegnata, quale modalità di decisione, particolare rilevanza alla motivazione del provvedimento di conferimento dell’incarico, poiché l’amministrazione dovrà esplicitare con chiarezza le ragioni che hanno condotto a scegliere il professionista sia pure già presente nell’elenco.>>[15].
Il Consiglio di Stato ammette infine anche l’affidamento diretto del singolo incarico, come procedura differenziata e straordinaria, rispetto a quella che si può definire “selezione informale” per l’appalto del servizio legale, ai sensi dell’art. 17 c. 1 lett. d). Ed ammette anche che il professionista possa essere scelto tra quelli non presenti nell’elenco predisposto dall’Amministrazione; è , però, necessario che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’Avvocato prescelto.
Per concludere, a giudizio di chi scrive il Consiglio di Stato tenta un bilanciamento tra diversi interessi in gioco: quello degli Avvocati, interessati a non farsi “appiattire” sul Codice dei contratti, per concorrere in definitiva solo sul prezzo del servizio; quello di Anac interessata ad una selezione del professionista che avvenga nella maniera più imparziale e trasparente possibile; ed infine quello dell’Amministrazione, che si può ritenere essere la via mediana tra i due estremi[16].
La questione allora ha un grado di complessità ed interseca interessi tali che certamente il parere del Consiglio di Stato non può risolvere definitivamente. La questione infatti, se posta correttamente, non può trovare una soluzione univoca: insistere nell’esercizio del domandare appunto significa sostare in quell’apertura di senso aperto dall’esperienza della domanda, che conduce a vedere quello che prima era invisibile e che spesso ha molti più significati di quelli che il ragionamento riesce a cogliere prima facie[17].
[1] Art. 2222 c.c.:<<Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV>>.
[2] Art. 1655 c.c.: <<L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro>>.
[3] Cfr. Consiglio di Stato Comm. Speciale parere n. 2017/2017 par. 3.6
[4] Vedi Consiglio di Stato Comm. Speciale parere n. 2017/2018 par. 3.8, la Commissione cita Consiglio di Stato sez. V n. 2730/2012: <<Il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L’affidamento di servizi legali è configurabile allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, più articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, ma in essa non si esaurisce.>>, vedi anche Tar Lombardia n. 18/2014 e Corte dei conti Basilicata n. 19/2009/PAR.. Anche sulla base di questi arresti Avcp emana la Determina n. 4/2011 che escludeva dalla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari il patrocinio legale qualificato come: <<il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente ed inquadrabile quindi nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale.>> Il provvedimento può considerarsi superato dalla Delibera Anac del 31/05/2017 dal titolo “Aggiornamento della determina n. 4 del 7/07/ 2011, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” che al par. 3.3. obbliga alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari anche l’affidamento dei servizi legali, ex art. 17 c. 1 lett. d).
[5] Art. 4: <<L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.>>. Art. 17 c. 1 lett. d): <<Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato (...): 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in un membro dell’UE, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di un membro dell’UE o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri>>.
[6] L'art. 17 infatti non e' l'unica disposizione che disciplina i servizi legali. L'art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli appalti nei settori speciali, assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'allegato IX del Codice, nei quali rientrano anche i «servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi ex 'art. 17 c. 1 lett. d).
[7] La Commissione sceglie - tra le tante - quell’interpretazione della norma che a suo giudizio meglio è capace di sciogliere l’aporia: selezionando i significati ammessi dal contesto giuridico di riferimento, adotta quelli che a suo giudizio sembrano più coerenti coi principi del Codice dei contratti. Per un approfondimento sulle tecniche dell’argomentazione giuridica vedi per tutti R. GUASTINI, Interpretare e argomentare, Giuffrè, 2011; V. VELUZZI, Le preleggi e l’interpretazione, ETS, 2013 e A. GENTILI, Senso e consenso: storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti, Giappichelli, 2015.
[8] Consiglio di Stato Comm. Speciale parere n. 2017/2018 par. 4.14. Si vuole portare l’attenzione del lettore sull’ultimo periodo dell’arresto appena citato: <<Si tratta, come appare evidente, di una struttura contrattuale tipica del contratto di fornitura di servizi>. A giudizio di chi scrive utilizzando il modulo retorico “come appare evidente” il Consiglio di Stato richiamerebbe il processo formulare del diritto romano del IV sec. a.c.: in brevissimo con la formula del si paret (se risulta, se appare) al Giudice un determinato fatto allora il decisore troverà, seguendo la formula, i criteri in base ai quali deve decidere la controversia. La struttura della formula è quella di un discorso ipotetico ed alternativo: <<se a, allora x, se non a, allora y>>, se risulteranno integrate le condizioni per accogliere la domanda dell’attore, tu giudice condanna; se non risulteranno integrate, assolvi. Ma la risultanza non è certo oggettiva, si fonda invece sull’orientamento soggettivo del giudice: ecco che compare la retorica. Cosi quello che il Collegio vorrebbe far apparire evidente, forse così evidente non è. Appunti del Corso di perfezionamento in Oratoria forense presso l’Università degli Studi di Milano N. DONADIO, Giuristi e oratori dell’antica Roma, 2016. Per un approfondimento sul processo formulare romano si veda G. SCHERILLO – F. GNOLI, Diritto romano, lezioni istituzionali, Led, 2005, pp. 121-128.
[9] <<La norma intende porre un principio di rispetto di regole minimali di evidenza pubblica a tutela della concorrenza e del mercato, tali regole minimali vengono imposte ai soggetti che ricadono nell’applicazione del codice degli appalti e delle direttive comunitarie e per i contratti esclusi, comunque menzionati dal codice.>> Consiglio di Stato Ad. Pl. n. 16/2011. La Commissione speciale successivamente all’entrata in vigore del correttivo al Codice, vagliando la questione dell’inclusione attivi, afferma: <<Va sottolineato come il richiamo dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (…) è riferito dalla disposizione del codice, senza alcuna limitazione all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice.>> Consiglio di Stato Comm. Speciale par. n. 1241/2018.
[10] Vedi Consiglio di Stato Comm. Sp. N. 2017/2018 par. 5.
[11] Cfr. Consiglio di Stato cit. par. 7.5.
[12] Nella Pubblica Amministrazione si inizia ad affrontare la questione della redazione di elenchi o albi dai quali attingere per l’affidamento di servizi tecnici o giuridici dall’emanazione della Comunicazione interpretativa della Commissione UE n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile all’aggiudicazione di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici.
[13] Cfr. Consiglio di Stato cit. par. 7.10.
[14] Cfr. Consiglio di Stato cit. par. 7.15. Il Collegio, ritenendo l’orizzonte disegnato dall’Autorità insufficiente, lo abbandona ed innova il diritto, introducendo il principio dell’equa ripartizione, che permetterebbe l’attribuzione ragionata degli incarichi salvaguardando sia il principio di rotazione degli stessi -, che vi sarebbe contenuto - che la discrezionalità dell’amministrazione. Il Consiglio di Stato svolge allora appieno la sua funzione di interprete, regolatore e creatore di diritto, che ci scrive apprezza. Non potrebbe d’altronde negarsi che: <<il diritto non si identifica nella volontà del titolare del potere (…). E’ piuttosto invenzione da intendersi nel significato che le dà l’etimo latino: ricerca e conseguentemente scoperta, reperimento.>> P. GROSSI, La Corte costituzionale una valvola respiratoria per l’ordinamento italiano in AA.VV., Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato: tre giurisdizioni apicali, Il Mulino, 2017 p. 62, si veda inoltre dello stesso Autore, L’invenzione del diritto, Laterza, 2017.
[15] Cfr. Consiglio di Stato Comm. Speciale parere n. 2017/2018 p. 18. Sulla motivazione del provvedimento amministrativo e sul sindacato di ragionevolezza esercitato dal Giudice amministrativo si vedano tra le tantissime Consiglio di Stato sez. VI n. 5609/2014 e sez. IV n. 964/2013. La ragionevolezza costituisce allora un criterio al cui interno convergono altri principi dell’agire amministrativo: l’imparzialità, l’uguaglianza, il buon andamento; vagliando la ragionevolezza del provvedimento, il Giudice censura, sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto del caso concreto, l’agire della Pubblica Amministrazione.
[16] Pur non avendo avuto accesso ai pareri dei ministeri, chi scrive, ha sedimentata esperienza nell’affidamento del servizio legale della PA; tanto da poter sostenere che i bisogni ed i timori del funzionario che procede all’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno all’Ente nel quale presta servizio siano quelli caratteristici di un qualsiasi utente interessato a reperire un professionista nel mercato legale: reperire la miglior prestazione intellettuale ad un costo il più possibile contenuto; fidandosi maggiormente di quel professionista con il quale ha già intrattenuto rapporti e con cui si è meglio relazionato. Fermi questi caratteri generali però il funzionario pubblico è “costretto” all’esecuzione al Codice dei contratti, per come interpretato anche dalla Corte dei conti che non consentirebbe affidamenti diretti, imponendo invece alle stazioni appaltanti ad una selezione, benchè poco formalizzata, basata anche sul principio di rotazione relativa. Vedi Corte dei conti Emilia Romagna nn. 73, 74, 75, 77, 78, 81/2017,VSGO.
[17] Vedi A. GALVAN, Leggere la fine della filosofia ed il compito del pensiero di Heidegger, Ibis, 2012, p. 43.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
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