Novità concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiAlcuni anni fa l’ente ha proceduto ad approvare un piano di lottizzazione con relativa convenzione riguardante un’area complessivamente molto estesa. La possibilità di procedere all’edificazione delle aree incluse nella lottizzazione è stata disciplinata dividendo l’intera area in 2 comparti per i quali è stata concessa per il primo la possibilità di edificare fin da subito, per il secondo invece la possibilità di edificare dopo il raggiungimento dell’avvenuta edificazione di almeno il 70% della superficie del primo comparto. In relazione alla crisi che negli ultimi anni ha subito il mercato immobiliare, non è stata ancora raggiunta la quota del 70% di edificazione prevista per il primo comparto bloccando di fatto la possibilità di intervenire sul 2^ comparto e rendendo impossibile o molto difficile la vendita dei terreni inclusi in questo comparto.
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se sia possibile, in base alla normativa vigente, procedere all’esenzione dall’Imu dei terreni inclusi nel 2^ comparto in quanto a tutt’oggi, dato il mancato raggiungimento del vincolo minimo di edificazione del primo comparto, sugli stessi terreni non è possibile edificare.
A parer dello scrivente, a prescindere dal raggiungimento del vincolo minimo di edificazione, i terreni in questione non godono di alcuna forma di esclusione o esenzione dalla tassazione IMU. Al limite, stante la non edificabilità di diritto (mancato raggiungimento della quota del 70% di edificazione del primo comparto), gli stessi potrebbero, essere tassati come terreni agricoli come disciplinato dall’art. 1 della Legge di stabilità n. 208/2015. Si rammenta in ogni caso, che a far data anno 2016, a seguito dell’approvazione della predetta Legge, i casi di esenzioni sono espressamente individuati in seno all’art. 1 comma 13, ovvero:
a) TERRENI posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Dott. Gianluca Russo 31/08/2018
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