Inserimento delle spese del Titolo II

Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
17 Settembre 2018

DOMANDA:

Si richiede se nell'inserimento delle spese del Titolo II sia giusto considerare anche tutte le somme impegnate e non pagate, inserendole come immobilizzazioni in corso.

Esempio:

Se ho un immobile per 10.000€ la cui somma risulta impegnata nel 2018 (ma non pagata), la devo registrare nel conto immobilizzazione in corso (SAL) e passarla ad immobilizzo definitivo nel momento in cui la pago oppure direttamente come Fabbricato?

 

 

RISPOSTA:

Se si intende acquisire l’immobile, allora l’iscrizione patrimonio dell’ente alla voce fabbricati avverrà al momento della stipula dell’atto di compravendita che ne determina il perfezionamento dell’obbligazione giuridica e quindi l’impegno di spesa esigibile e da conservare in bilancio. Quindi, contestualmente, si iscriverà detto fabbricato tra le immobilizzazioni materiali alla voce fabbricati.

 

Se invece si intende la realizzazione di una immobilizzazione, quindi un fabbricato, le rilevazioni contabili passano dapprima per la voce immobilizzazione in corso, che verrà incrementata ad ogni SAL. Ciò sino a quando l’immobilizzazione non è ultimata e collaudata: quando si verifica ciò, si effettuerà una scrittura di storno decrementando l’importo delle immobilizzazioni in corso (scrittura in Avere) e incrementando il valore di fabbricati (scrittura in dare) e da quel momento inizierà a cedere utilità (rilevazione annuale delle quote di ammortamento).

 

 

Di seguito si spiega il motivo per il quale vengono presi in considerazione i SAL e non gli impegni di spesa: il principio contabile 4/3 al § 6.1.2 sancisce che “Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell’ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o ,sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;

- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d’opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);

- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

 

Il costo, nella contabilità economico/patrimoniale, si rileva al momento dell’atto di liquidazione (sempre principio 4/3 § 3).

 

Trattandosi di “costi” quindi si rilevano in contabilità al momento della liquidazione (o SAL in questo caso – ricezione fattura) e conseguentemente si ritiene che il solo impegno non possa essere inserito.

 

 

Risposta

DOMANDA CHIARIMENTO 03/09/2018:

Per quanto riguarda il trattamento degli immobili è tutto chiaro sia per quanto riguarda i SAL sia per quanto concerne la nuova acquisizione del fabbricato.

Il dubbio sorge invece per tutte quelle somme, non imputabili ad immobili, impegnate nell'esercizio ma non ancora pagate .

Il totale delle variazioni positive da conto finanziario deve corrispondere al pagato oppure all'impegnato?

 

Da quanto letto nella risposta del Dr.Vincenzo Cuzzola, secondo il principio 4/3 "il costo, nella contabilita' economico/patrimoniale si rileva al momento dell'atto di liquidazione". Sembrerebbe quindi che i valori da prendere in considerazione siano quelli riferiti al pagato e non all'impegnato.

 

 

RISPOSTA CHIARIMENTO:

 

Ai fini delle registrazioni in partita doppia (e quindi al fine di poter iscrivere debiti o crediti) nello stato patrimoniale, è necessario che accertamenti e impegni siano obbligazioni giuridicamente perfezionate 8ai sensi del principio 4/2 della competenza finanziaria potenziata). Per cui, nel nostro caso, gli impegni conservati nel conto del bilancio alla data del 31/12/2017, sono somme impegnate ma che corrispondono al principio della competenza finanziaria potenziata (presenza di fattura o servizio reso e liquidabile).

 

Conseguentemente, ai sensi del principio 4/3 “I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei debiti di funzionamento” quindi nello SP si rilevano gli impegni conservati al 31/12/2017 certi liquidi ed esigibili ai sensi del principio della competenza finanziaria 4/2

 

Dott. Vincenzo Cuzzola 07/09/2018

 

 

 

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