Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiConsiderato il nuovo articolo 38 del CCNL delle Funzioni locali del 21 maggio 2018, si chiede un chiarimento in merito al comma 5. L'articolo disciplina la malattia a causa di servizio disciplinato a sua volta dall'art 6 (che prevede qualora riconosciuta con certificato medico che tale malattia venisse conteggiata come malattia
normale), mentre il comma 5 ora enuncia: "5. Le assenze di cui al presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenza per malattia di cui all’art. 36."
Si evince che non sono più cumulabili quindi si chiede come vadano conteggiate tali giornate ?
Il personale rientrante nella fattispecie di cui all’articolo 38 (assente per infortunio sul lavoro o causa di servizio) gode di 36 mesi di “malattia” a stipendio pieno, parimenti a quanto accadeva nella previgente disciplina (articolo 22 CCNL 6 luglio 1995).
Dal quesito non si comprende a quale articolo 6 si faccia riferimento. Se l’istante voleva far riferimento al comma 6 del citato articolo 38, il nuovo CCNL prevede che le ulteriori assenze (successive ai 36 mesi), non sono retribuite e l’ente dovrà attivare la procedura di cui al DPR 171/2011 (articolo 36, commi 4 e 5).
Pertanto i giorni di malattia dei primi 36 mesi saranno considerati “malattia non utile ai fini del calcolo del periodo di comporto” (periodo neutro) mentre gli ulteriori giorni saranno considerati malattia a stipendio zero.
Dott. Fabio Venanzi 07/09/2018
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