Utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
20 Settembre 2018

L’ente ha approvato il regolamento per l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti. Tra le varie disposizioni del regolamento è previsto che “L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni: - ……………… - “equivalenza fra profilo professionale che si intende ricoprire, con quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare” - ………………

 

L’ ente in seguito all’adozione del regolamento ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo-contabile (cat. C). Si chiede se possa essere considerato equivalente il profilo di istruttore amministrativo-contabile, con quello di istruttore amministrativo.

 

 

Risposta

L’utilizzo di graduatorie di altri enti presuppone che vi sia identità di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e l’ esigenza assunzionale dell’ente. Infatti in giurisprudenza è pacificamente ribadito, con riferimento al “profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La stessa omogeneità deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei profili, che ha riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti. In particolare, il raffronto delle caratteristiche dei posti da coprire deve essere effettuato sulla base della categoria e del profilo professionale, prestando attenzione ai contenuti della prestazione e alle competenze richieste.

Si devono, pertanto, verificare attentamente le declaratorie associate ai due profili  per escludere che vi siano aspetti differenziali sia con riferimento alle competenze richieste che con riferimento al contenuto della prestazione esigibile; in caso, invece, che questi aspetti differenziali siano presenti è da escludere che i due profili possano essere considerati equivalenti.

 

 

Dott. Angelo Maria Savazzi 10/09/2018

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