Verifica di cassa tardiva e inadempienza del revisore
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiVista la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente l’interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di conferimento incarichi a soggetti in quiescenza. Vista. Altresì, la legge 124/2015 che ha ulteriormente modificato questa materia. Che con la circolare e le norme citate sono state definite e specificate le tipologie degli incarichi vietati, di quelli consentiti e quelli conferiti a titolo gratuito. Che fra gli incarichi consentiti e quindi tra le ipotesi che non ricadono nei divieti, sono contemplati, fra gli altri, gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale. Ciò premesso si vuole sapere se può essere conferito, nel rispetto delle procedure di nomina dettate dalla legge (estrazione ecc.), a un dipendente comunale collocato in pensione (nella fattispecie un ex responsabile posizione organizzativa del servizio finanziario), iscritto regolarmente nel registro dei revisori legali nazionali e in quello degli Enti locali della Regione (Fascia 1 comuni con – 5000 abitanti), l’incarico di revisore unico dei conti. Si chiede altresì di sapere se l’incarico in questione può essere conferito nello stesso Comune dove ha prestato servizio fino alla pensione e negli altri Comuni e/o Enti pubblici dove non ha invece prestato servizio (Fascia 1 – 5000 abitanti).
Come chiarito dalla Funzione Pubblica nella circolare n. 6/2014, che a sua volta richiama la Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014), gli invcarichi vietati sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e societa' controllati. Si legge, infatti, nella citata circolare che “il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilita' nelle amministrazioni, potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, che ammette limitazioni a carico dei soggetti in questione purche' imposte in relazione a un apprezzabile interesse pubblico (si vedano, in particolare, le sentenze n. 566 del 1989, n. 406 del 1995 e n. 33 del 2013 della Corte costituzionale).”.
Tuttavia, ove il soggetto, in qualità di revisore, si trovasse a controllare atti dallo stesso adottato e gestioni a cui ha concorso nel ruolo di resp. del servizio finanziario, sarebbe in evidente conflitto d’interessi e, quindi, d’incompatibilità, per cui dovrebbe rinunciare all’incarico ove sorteggiato. Infatti, come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1668 del 2 maggio 2016), in base ai canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione, la nzione di conflitto d’interesse deve intendersi in senso ampio, sia concreto che astratto, ricorrendo ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione del singolo componente dell’organo collegiale e l'oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand'anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 26 maggio 2003 , n. 2826).
Dott. Eugenio De Carlo 14/09/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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