Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn dipendente, Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile del Servizio Tecnico assunto ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 con contratto a tempo determinato di 24 ore settimanali, può svolgere attività di docenza presso una scuola secondaria di primo grado (MIUR) con contratto a tempo determinato di 2 ORE settimanali (da svolgere il SABATO al di fuori dall’orario di lavoro dell’ente) e fino alla chiusura dell’anno scolastico. Qualora detta attività di docenza sia ammissibile si chiede di sapere se la stessa debba essere preventivamente autorizzata dall’ente e se possa essere svolta anche con un incremento orario rispetto a quello sopra indicato ed, eventualmente, entro quali limiti. Si fa presente che il “regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, autorizzazioni al personale dipendente” prevede tra le attività che possono essere svolte in conformità all'art.53, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, “le attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, ove esercitate in forma occasionale e non professionale”. Si chiede se la fattispecie in esame rientri in detta previsione.
La natura a contratto dell’incarico di che trattasi, le modalità di svolgimento di quest’ultimo, da un lato, il tipo di attività, le modalità e la durata della docenza, dall’altro, sembrano compatibili con le previsioni legislative e regolamentari in materia, così da non richiedere la necessità di una autorizzazione, anche rispetto a un incremento orario, semprechè le modalità di svolgimento restino occasionali e non professionali, in relazione ad incarico saltuario e per importo e modalità ben al di sotto dell’impegno contrattuale assunto con l’ente.
Dott. Eugenio De Carlo 14/09/2018
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 21 maggio 2025
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