Affidamento servizio mensa scolastica

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
21 Settembre 2018

Dovendosi procedere all'affidamento del servizio di mensa scolastica, questo ente ha deciso di invitare tutte le ditte iscritte nella CUC che svolgono tale servizio. Nel visionare le visure camerali, si nota che alcune non hanno come attività "Mensa scolastica", ma semplicemente "Mense" o "Ristorazione" o "Mense per aziende", anche se tra i servizi che hanno dichiarato di svolgere c'è l'attività di mensa scolastica. Possono essere considerate equivalenti? Queste ditte possono essere invitate?

 


 

Risposta

Le imprese che presentino, nella visura camera, la mera attività di “mensa” o di “ristorazione” possono ma non devono essere ammesse nel senso che la giurisprudenza ritiene che i requisiti debbano essere posseduti alla data ultima per la presentazione delle offerte(Cfr. parere ANAC n.52 del 22/4/2015 PREC 125/14/S, T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-01-2012, n. 28, Consiglio di Stato, Sezione 4
Sentenza 7 aprile 2015, n. 1769, data udienza 17 marzo 2015
); ovviamente non potranno essere acquisiti dopo.


Quindi, la mancanza di un requisito non è preclusiva all'invito (procedura negoziata), potendo l'interessato, anche per avvalimento, dimostrare il possesso dei requisiti al momento dell'offerta.


Quindi, come stazione appaltante, si è liberi di scegliere, nell’esercizio di un potere discrezionale e salvi i limiti imposti dalla presenza di un albo comunale di fornitori, se invitare chi, al momento attuale, abbia i requisiti (o presumibilmente li possegga) oppure estenderli ad un novero più ampio (consigliabile qualora non si raggiungano numeri eccessivi), ovvero a chi abbia requisiti analoghi e, quindi, possa facilmente acquisire i requisiti per la partecipazione.


In conclusione, è principio consolidato in materia di contrattualistica pubblica quello che impone ai concorrenti il possesso dei requisiti di partecipazione al momento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ed, in particolare, che riconosce i requisiti come presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e, di conseguenza, sancisce che la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce necessariamente nell’esclusione dalla gara ed impone, con specifico riferimento al momento in cui devono essere posseduti i requisiti, che essi siano posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione e della stipula del contratto (cfr. in tal senso, Autorità, determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, “Bando- Tipo. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”).

 

Dott. Pietro Cucumile 14/09/2018

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