Presenza Funzionario Responsabile dell'Area Affari Generali e Finanziaria alle sedute di Giunta

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
24 Settembre 2018

Si chiede se il Responsabile dell'Area Finanziaria ed Affari Generali con incarico di posizione organizzativa possa presenziare alle sedute della Giunta Comunale qualora il Sindaco ne chieda la presenza perché ravvisa la necessità di un intervento tecnico da parte del predetto Funzionario per spiegare il contenuto di particolari proposte deliberative istruite e redatte dallo stesso. In particolare si chiede inoltre la modalità con cui tale possibilità vada coniugata con il fatto che le sedute della Giunta Comunale sono segrete.

Si chiede in ultimo di specificare se esistono sentenze, pareri e/o orientamenti giurisprudenziali in merito alla predetta fattispecie descritta. 

Risposta

La risposta sulla possibilità che un responsabile di posizione organizzativa partecipi alle sedute di Giunta comunale non può che essere positiva.

 

Infatti, occorre evidenziare come non necessariamente tutte le sedute di giunta siano segrete; dipende dal regolamento di organizzazione e di funzionamento degli organi istituzionali o, in mancanza, dalla scelta effettuabile della Giunta stessa.

 

Inoltre, anche se vigesse la segretezza come regola generale, nulla vieterebbe che specifici momenti/fasi (audizioni) possano essere aperti a terzi che rimarrebbero comunque tenuti al segreto di quanto riferito e udito; quindi, è ben possibile l'audizione del funzionario.

 

Si suggerisce, comunque, che l'audizione venga effettuata lo stesso senza che risulti parte della riunione di Giunta; in pratica, durante l'audizione, la riunione di Giunta potrebbe essere sospesa ovvero Sindaco ed assessori possono sentire il funzionario per poi riprendere i lavori.

 

Comunque, la questione può trovare la sua corretta soluzione soltanto mediante l’adozione di apposite disposizioni regolamentari. Stricto jure, nelle fattispecie considerate, un corretto iter procedimentale richiederebbe che l’organo deliberante, nella impossibilità di acquisire in tempo reale (talvolta pure possibile nei casi in cui vengano chiamati a partecipare alle sedute i funzionari e/o i dirigenti dell’ente) la conferma di un prescritto parere di regolarità tecnica (già reso sulla originaria proposta di deliberazione) in ordine alla proposta di deliberazione emendata dallo stesso organo, proceda poi al rinvio della provvedimento a successiva seduta.

 

Alcuni enti, disciplinando specificamente l’attività della Giunta comunale ed, in particolare, la formazione e l’approvazione degli atti di sua competenza, hanno proceduto a distinguere due possibili sotto specie, regolandole distintamente ed assegnando al segretario verbalizzante un pregnante ruolo di apprezzamento giuridico delle distinte fattispecie. Si potranno così registrare degli emendamenti che riguardano mere rettifiche di errori materiali od omissioni, come tali non comportanti modificazioni sostanziali della proposta di deliberazione sottoposta all’esame ed approvazione dell’organo deliberante. Nei casi descritti, sarà cura del segretario verbalizzante di provvedere alla cancellazione della precedente stesura in modo che resti leggibile.

 

Per contro, in presenza di emendamenti che implichino delle modificazioni sostanziali della proposta di deliberazione iscritta all’o.d.g. della seduta, si renderà inevitabile il suo rinvio ad una successiva seduta dell’organo, previo parere del segretario verbalizzante, ovvero la formalizzazione in tempo reale, del nuovo parere di regolarità tecnica. Si tenga altresì conto che il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. In G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012, già in vigore – ha integrato (tra l’altro) l’art. 49 – Pareri dei Responsabili dei servizi - del vigente T.U.O.EE.LL., con la introduzione del comma 4: “Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”.

 

D’altronde, il potenziamento del ruolo del Segretario, del Responsabile del servizio di Ragioneria e del Collegio dei revisori, scaturito dalla richiamata novella legislativa, impone che gli enti, non solo si adeguino immediatamente ai precetti legislativi, ma colgano questa opportuna occasione per meglio definire l’intervento di questi tre importantissimi attori burocratici, incastonandoli in un efficiente sistema di verifica e garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, troppo sinteticamente definita ed attribuita al Segretario dell’ente (art. 97 comma 2 del vigente T.U.O.EE.LL.).

 

Infine, si segnala che sui pareribnon vi è unanimità di vedute.

 

1) Secondo un primo ed importante orientamento, infatti, (ved. T.A.R. Emilia-Romagna Parma, 23-04-1998, n. 209):  I pareri previsti dall'art. 53 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142  non costituiscono un requisito di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, perché svolgono la funzione di individuare sul piano formale, nei funzionari che li formano, i responsabili eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, in via amministrativa e contabile. Ved. anche Cons. Stato Sez. V, 27-02-1998, n. 219, secondo cui: Qualora il segretario dell'ente locale renda illegittimamente il proprio parere ex art.  53 l. 8 giugno 1990 n. 142 (per esempio, perchè privo di motivazione o perchè emesso in violazione del dovere d'astensione, ecc.), si è in presenza di una mera irregolarità formale e non di un vizio di legittimità sostanziale del provvedimento finale, se risulta che il parere non abbia avuto alcuna concreta rilevanza sulla volizione dell'organo deliberante, in quanto esso è un atto endoprocedimentale e preparatorio e non ha efficacia "ex se" verso i terzi. Ed ancora T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 02-02-2006, n. 768, secondo cui: Nel caso di acquisizione di aree per la edilizia economica e popolare, può mancare addirittura una puntuale determinazione della spesa per la acquisizione delle aree, "ritenendosi sufficiente la indicazione di larga massima delle spese occorrenti, ben potendo l'amministrazione integrare successivamente la indicazione dei mezzi e delle fonti di finanziamento" (Cons. Stato IV, 10.4.1998 n.562). D'altro canto i pareri di regolarità contabile richiesti ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. n.142/90 hanno il precipuo fine di individuare i responsabili delle deliberazioni ed il loro contenuto non inficia la validità delle deliberazioni cui accedono (conf. TAR Campania, Napoli, Sez. V, del 17.5.1994 n.193).

 

Ved. soprattutto Cass. civ. Sez. V, 12-08-2004, n. 15639 che ha così affermato questo principio di diritto In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la mancanza, nella deliberazione tariffaria di cui all'art. 69 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, del pareresulla sua regolarità tecnica e contabile, previsto dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non determina l'invalidità della delibera stessa, atteso che il citato art. 53 L. n. 142 del 1990 da un lato non impone affatto la richiesta di detto parere per tutte le delibere, ma soltanto per quelle comportanti valutazioni tecniche od impegni di spesa (circostanza nella fattispecie neppure dedotta dal contribuente), e, dall'altro, avendo la norma l'unico scopo di individuare i responsabili - in via amministrativa e contabile - delle deliberazioni, l'omissione del parere non incide sulla validità di queste, ma costituisce mera irregolarità dell'atto.

2) Per contro, un secondo e più rigoroso orientamento (cfr. T.A.R. Sicilia Catania Sez. I Sent., 03-05-2007, n. 759) afferma: Risulta illegittimo l'atto deliberativo che sia stato adottato senza la preventiva acquisizione del parere di regolarità tecnica per violazione dell'art. 53 comma 1 della L. n. 142/1990  (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 13 maggio 2004, nr. 8718; Consiglio di Stato, V, 15 febbraio 2000, n. 808; TAR Lombardia, Milano, II, 9 gennaio 1995, nr. 26). Su ogni proposta di deliberazione va acquisito il parere di regolarità tecnica, il quale riguarda tutti gli aspetti di essa, attinendo al merito, all'efficacia ed all'efficienza dell'azione amministrativa il cui esercizio si prospetta nella proposta da sottoporre al voto del Consiglio (o della Giunta). Inoltre, il parere di regolarità tecnica, essendo stato soppresso il parere di legittimità originariamente attribuito al Segretario Comunale, attiene anche a quegli aspetti di legittimità dell'atto che incidono in via immediata e diretta sulla regolarità tecnica della proposta, essendo inerenti alla efficacia, all'efficienza ed alla trasparenza dell'azione amministrativa o ai presupposti di legge per l'esercizio di quest'ultima. In quanto tale, il parere di regolarità tecnica va acquisito anche sulla proposta di delibera inerente la revoca del Presidente del Consiglio Comunale, in quanto i presupposti di tale provvedimento sono rigorosamente disciplinati dalla norma ed attengono esclusivamente alla violazione dei doveri di imparzialità e degli altri doveri istituzionali connessi alla carica e pertanto la loro sussistenza può essere valutata dal funzionario responsabile del procedimento, anche a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'azione amministrativa a tutela degli stessi consiglieri comunali.

3) Poi vi sono altre posizioni relative a questioni più specifiche ma anche più pacifiche.

Ad esempio, T.A.R. Toscana, 11-07-2000, n. 1615 (ma anche altre…. Ved. Cons. Stato Sez. V, 07-05-1994, n. 442 ) afferma che: I pareri preventivi ex art. 53 l. n. 142/90 anche in ordine alla copertura finanziaria dell'atto possono essere omessi qualora il provvedimento non implichi valutazioni di carattere tecnico e non contenga impegni di spesa.

Il Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 21-05-2004, n. 3333  e Sez. IV, 22-12-2003, n. 8465  ha poi chiarito che allorquando i pareri di regolarità tecnica e contabile esistano e ad essi è stato fatto riferimento, la loro mancata allegazione alla deliberazione del consiglio comunale non inficia il provvedimento, in quanto tale mancanza costituisce una mera irregolarità.

 Venendo alla questione più specifica che pone il quesito ed alla luce di quanto rilevato nel precedente punto 1, non arriverei alla drastica conclusione di annullare gli atti per poi riadottarli muniti dei pareri che in ipotesi mancano…. E’ sempre “brutto” l’autoannullamento e poi, se vogliamo essere scrupolosi esso andrebbe comunque adeguatamente motivato…. Vale ricordare infatti il principio costantemente sostenuto dalla giurisprudenza per cui, rispetto ad atti illegittimi: l’amministrazione è tenuta a valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata con il limite della certezza delle situazioni giuridiche originate dal provvedimento annullabile in via di autotutela. Infatti, se il provvedimento ha prodotto effetti favorevoli ed è trascorso un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato, si deve ritenere che la stabilità della situazione venutasi a creare costituisca un limite all'autoannullamento. Deve pertanto ritenersi che la p.a. che agisce in via di autotutela debba evidenziare con idonea motivazione la concretezza e l'attualità del pubblico interesse che sostiene la scelta di annullare il provvedimento anche a distanza di tempo dalla sua adozione se è vero come è vero che l'annullamento d'ufficio va adottato entro un "termine ragionevole(così T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis Sent., 20-06-2008, n. 6978).

 

Dott. Pietro Cucumile 18/09/2018

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