Risorse variabili che finanziano destinazioni fisse

Approfondimento di Luigi Oliveri

Servizi Comunali Spesa personale
di Oliveri Luigi
02 Ottobre 2018

Risorse variabili che finanziano destinazioni fisse.

Luigi Oliveri

 

Tra le molte incertezze che accompagnano l’attuazione del Ccnl 21.5.2018, la destinazione delle risorse del fondo del salario accessorio disciplinata dall’articolo 68, comma 2, suscita molte perplessità.

Infatti, il comma 3 dell’articolo 68 dispone esplicitamente che “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”.

Dunque, le parti contraenti hanno indicato con precisione a quali voci di spesa destinare le risorse variabili, quelle appunto previste dall’articolo 67, comma 3. In primo luogo, le risorse variabili sono da destinare ai premi correlati alla performance organizzativa (ed in particolare almeno il 30% delle variabili sono da assegnare a questo fine) ed ai premi correlati alla performance individuale.

Questa destinazione disposta dal contratto non pone problemi particolari. Le risorse variabili sono per loro natura finalizzate al premio per i risultati e, quindi, poiché non è garantito in alcun modo che i premi anno per anno siano della stessa entità, è logico il margine di incertezza della quantificazione di queste risorse.

Però, l’articolo 68, comma 3, prevede che la parte prevalente delle risorse variabili finanzi anche l’indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis, cioè quella cifra tra 1 e 10 euro al giorno per i dipendenti che svolgano attività soggette a rischio, disagio o maneggio valori; sempre le risorse variabili sono chiamate a finanziare indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché le maggiorazioni per attività svolta nei giorni festivi; ancora, le risorse variabili finanziano i compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies, cioè l’indennità che può arrivare fino a 3.000 euro per dipendenti non incaricati come posizione organizzativa ma comunque posti a guida di rilevanti gruppi di lavoro e incaricati di particolari responsabilità; infine, le variabili finanziano l’indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies, spettante ai dipendenti del corpo di polizia municipale incaricati di responsabilità similari a quelle evidenziate prima e l’indennità di servizio esterno di cui all’art.56-quater, oscillante tra 1 e 10 euro, spettante ai componenti del corpo di polizia municipale prevalentemente impegnati in funzioni esterne, come pattugliamenti.

E’ facile comprendere che tutte queste destinazioni, per quanto costituiscano “salario accessorio” sono, però, fisse. Se l’ente, per esempio, organizza certi suoi servizi in turni, oppure qualifica un lavoro come rischioso o disagiato, o, ancora, valuta una certa prestazione lavorativa di particolare responsabilità, queste misure sono stabili e fisse, finchè l’organizzazione non muti.

Pertanto, l’indennità di turno non può non spettare a chi lavora in servizi in turnazione, come allo stesso modo le maggiorazioni per lavori festivi sono un diritto soggettivo; sempre un diritto soggettivo è l’indennità per attività qualificate come servizio esterno continuativo per la polizia municipale.

La continuità con la quale si rendono le prestazioni lavorative compensate dalle indennità elencate prima, rendono tali indennità particolarmente inidonee ad essere finanziate con risorse variabili, come tali soggette non solo a variazioni anche rilevanti da un anno all’altro, ma anche all’impossibilità di finanziamento ed impiego. Il comma 6 dell’articolo 67 del Ccnl elenca le molte eventualità al ricorrere delle quali le risorse variabili non possano nemmeno essere stanziate: si tratta delle diverse fattispecie di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica.

Come è possibile, allora, se le risorse variabili costituiscono parte rilevante del finanziamento delle voci di salario viste sopra, assicurare l’integrale pagamento di turni, lavori festivi, rischio, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità?

Le parti stipulanti sono incorse in un errore di valutazione, che è opportuno non sia ripetuto a livello di contrattazione decentrata. Prudenza operativa sconsiglia di utilizzare risorse variabili per destinazioni continuative. Eventualmente, si potrebbe ammettere il cofinanziamento delle indennità elencate sopra con risorse variabili, solo per turni o prestazioni lavorative specificamente connesse ad obiettivi particolari dell’ente (per esempio, turni aggiuntivi di vigilanza in periodi di forte presenza turistica). Ma, apparirebbe anche questa una forzatura.

22 settembre 2018

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