Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl nostro Comune è stato condannato nel febbraio 2018 con sentenza di primo grado del tribunale civile a risarcire l’importo di euro 750 mila circa ad una società immobiliare che dal 2015 è in concordato preventivo. La sentenza non è ancora esecutiva ed è stata appellata dal Comune. Per far fronte a tale evenienza l’ente ha accantonato nel risultato di amministrazione 2017 una quota corrispondente a quanto richiesto dalla sentenza. L’udienza di appello in cui si discuterà anche della sospensiva avanzata dal Comune è fissata per metà febbraio 2019. Nei confronti della predetta società il Comune vanta però dei crediti per IMU maturati sia prima della dichiarazione di concordato (ante 2015) che dopo la dichiarazione di concordato preventivo (post 2015). Per i crediti maturati post 2015 il Comune ha notificato avvisi di accertamento per mancato pagamento con applicazione di sanzioni e interessi pari a complessivi euro 300 mila circa. Questi crediti che sono da considerarsi in pre-deduzione nella procedura concorsuale difficilmente verranno pagati al Comune in considerazione dell’elevata mole di debiti privilegiati che la società deve soddisfare. Ciò considerato la società ha proposto al Comune un accordo transattivo mediante il quale compensare il suo credito (ns. debito) derivante dalla sentenza con il nostro credito derivante dagli avvisi di pagamento IMU emessi dopo l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, in questo modo si concluderebbe il contenzioso e il Comune verserebbe alla società solo la differenza di circa 450 mila euro.
Si chiede se:
a) in linea di principio sia possibile per il Comune procedere con detta compensazione che avrebbe il vantaggio per l’Ente di ridurre il proprio debito utilizzando un credito che quasi sicuramente non sarà soddisfatto;
b) la transazione derivando in parte da sentenza debba essere approvata dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 194, c.1, lett. a) del d.lgs. 267/2000.
L’operazione esposta nel quesito non appare qualificabile come transazione che, a norma dell’art. 1965 c.c., implica reciproche concessioni in ordine all’an e/o al quantum delle rispettive posizioni debitorie. Inoltre, in base ad orientamenti costanti dalla Corte dei conti (cfr. da ultimio, C.d.C. sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 168/2018) richiede:
- la disponibilità dell'oggetto (art 1966, co. 2 cod. civ. E' nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione e le misure afflittive che ne sono l'espressione possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori (cfr. Sez. Lombardia n. 1116/2009);
- la patrimonialità del rapporto giuridico, quale requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.);
- la rispondenza della transazione a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. In particolate, rileva la convenienza economica della transazione;
- l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
- l’esistenza di una prestazione effettivamente ricevuta dall’Ente, quale condizione indispensabile che attribuisce la legittimazione giuridica dello stesso a concludere il contratto di transazione;
- l’esclusione che la prestazione oggetto di transazione non riguardi altri i soggetti tenuti all’adempimento;
- l'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.
Nel caso di specie, quindi, l’operazione avrebbe natura, sotto il profilo contabile, di regolazione convenzionale dei reciproci rapporti debitori e creditori tra le parti, da formalizzare in apposito accordo (motivato in base ai canoni suddetti) tra gli organi concordatari e la giunta, la quale dovrebbe proporre al consiglio comunale in sede di bilancio o di variazione ad esso, con contestuale riconoscimento del d.f.b. ex art. 194 comma 1 lett. a) TUEL in ordine al debito da sentenza, previo parere dell’organo di revisione contabile ex art. 239 TUEL. A seguito dell’inserimento in contabilità, le rispettive voci di debito e di credito saranno oggetto di reversali e di mandati rispettivamente compensativi sino a concorrenza delle reciproche posizioni, con saldo a favore della parte il cui credito eccede il debito verso l’altra (nella fattispecie, la società).
Ovviamente, l’accordo in questione, se non ci fosse la rinuncia di entrambe le parti ad impugnare o a proseguire nelle impugnazioni dei provvedimenti giurisdizionali (sentenza) e amministrativi (IMU), sarà accompagnato da una clausola che attribuisce all’accordo stesso una efficacia temporanea, impregiudicati i diritti di ogni parte a recuperare dall’altra eventuali somme discendenti dagli esiti eventualmente favorevoli dei giudizi impugnatori in ordine alle attuali posizioni debitorie.
Dott. Eugenio De Carlo 19/09/2018
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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