Enti locali, parere favorevole della Cosfel su 81 assunzioni ed esame misure per il riequilibrio finanziario di alcuni comuni
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiA fine marzo scorso, quest'amministrazione comunale ha deliberato il fabbisogno triennale del personale prevedendo esclusivamente assunzioni a tempo determinato, di vari profili professionali. La programmazione è stata modificata in data 13 settembre 2018. Dette modifiche riguardano: - la durata del rapporto di lavoro (da mesi sette a mesi dodici) e della percentuale di servizio (aumento percentuale part time e/o da tempo parziale a tempo pieno) delle figure programmate; - la costituzione di nuovi rapporti di lavoro e proroghe di contratti a tempo determinato in essere non contenute nel programma sopra citato. Non si è ancora dato corso alle assunzioni programmate sia perché l'ente ha approvato in ritardo i documenti di programmazione e di rendicontazione, sia perché le procedure di reclutamento delle figure professionali hanno richiesto più tempo del previsto, e sono in fase di perfezionamento. Pertanto risulterebbe possibile adottare gli atti di assunzione e/o di proroga nell'ultima settimana di settembre. Essendo entrato in vigore nel frattempo il Decreto Ministro per la semplificazione 8.5.2018, si chiede: - se l'obbligo di adozione del nuovo piano dei fabbisogni sia riferito esclusivamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato non programmate prima della data di pubblicazione di detto DM; - se, invece, sia obbligatoria l'adozione del Piano di che trattasi anche per procedere a nuove assunzioni a tempo determinato e in questo caso: - se sia corretta e attuabile anche in assenza di approvazione del nuovo piano fabbisogni, la deliberazione adottata da questo ente in data 13/9/2018 che integra e modifica la precedente programmazione adottata a marzo 2018 (ovvero, la delibera che integra e modifica la programmazione del fabbisogno è da considerarsi nuova programmazione?).
Per il piano 2018/2020, secondo le linee di indirizzo del Ministero per la semplificazione (punto 2.3), fa salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati, mentre le nuove regole si applicano al nuovo piano che esplica gli effetti sul triennio 2019/2021. Nelle citate linee è prevista la sanzione (prevista decorrere dal sessantesimo giorno di pubblicazione del decreto) del divieto di assumere che si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente (nel nostro caso 2018).
Quindi, se l'ente ha assolto a tutti i passaggi previsti dalla normativa previgente in ordine all'esercizio 2018 (ricognizione, eccedenze, pari opportunità, certificazione di compatibilità della spesa ecc.), non incapperà nel divieto suddetto.
Dr. Eugenio De Carlo 20/09/2018
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
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