Trascrizione atto di nascita di figlio AIRE al comune di iscrizione del padre

Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini

Quesiti
di Pasquini Agostino
28 Settembre 2018

Date le tempistiche piuttosto lunghe di alcuni consolati, un nostro connazionale iscritto all'AIRE ci chiede se sia possibile la trascrizione dell'atto di nascita del figlio minore nato a gennaio 2018 e di cui il consolato non ci ha trasmesso ancora la documentazione. ai sensi dell'art 12 comma 11 si ritiene che i genitori (insieme non essendo coniugati) possano richiederne la trasmissione a questo Comune, allegando documento tradotto e apostillato.

In che parte andrebbe registrato quest'atto di nascita? Ed in ogni caso è corretto asserire che dal Consolato dovremmo ricevere il CONS 01 per poterlo registrare all'aire?                

Risposta

L’art. 17 dell’OSC (DPR 396/2000) prevede:

 

D.P.R. 3-11-2000 n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile […]

 

Art. 17.  Trasmissione di atti.

 

1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o dell'unione civile, se gli sposi o le parti dell'unione civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta

 

E’ dunque assolutamente possibile che i genitori vi trasmettano detto atto per la trascrizione, ovviamente tradotto e legalizzato.

 

La questione del riconoscimento, essendo gli stessi non coniugati, è più complessa, in quanto:

 

  • Se nel corpo dell’atto redatto all’estero è possibile reperire che entrambi hanno riconosciuto il figlio sottoscrivendo l’atto, non serve altro per ritenere il figlio riconosciuto da entrambi.

 

  • Se invece nell’atto non è previsto che entrambi lo hanno riconosciuto opera l’art. 258 del CC che dice:

 

258. Effetti del riconoscimento

 

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto  e riguardo ai parenti di esso.

 

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

 

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate .

 

A questo punto perché anche il secondo genitore sia tale per la legge italiana è necessario un riconoscimento “formale” a mente dell’art. 254 del CC, che potrà essere fatto solo per atto pubblico, o dinnanzi ad un notaio (anche all’estero ma andrà tradotto e legalizzato), il consolato italiano o l’ufficiale dello stato civile italiano:

 

 

254. Forma del riconoscimento

 

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita  o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo

 

Sia l’atto di nascita da trascrivere che l’eventuale atto di riconoscimento del secondo genitore vanno trascritti in parte II serie B dei registri di nascita.

 

Se i genitori vivono all’estero e non hanno fatto un atto di nascita congiunto è bene che si rechino al consolato, il rischio è che il bimbo non possa essere considerato italiano.

 

Se invece l’atto di nascita è stato redatto in maniera conforme alla legge italiana ed entrambi i genitori sono tali, una volta che l’atto sia stato trascritto da codesto comune su richiesta anche di uno solo dei due, ne dovrà essere data notizia al Consolato Italiano di residenza, chiedendo che lo stesso proceda all’iscrizione AIRE, inviando il relativo modello.

 

L’iscrizione all’AIRE, non può essere decisa dal comune italiano, ma solo dal consolato.

 

Dott. Agostino Pasquini 21/09/2018

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