Regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni esaminatrici di concorsi – Articolo 50, comma 1, lettera c bis), del Tuir
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 11 giugno 2025 n. 154
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto Comune dopo aver espletato l'iter preliminare (previsione-mobilità etcc. ) ha indetto un concorso che non è stato superato da nessun candidato.( Agosto 2018). Si chiede se è possibile ripubblicare un bando immediatamente o riprogrammare il fabbisogno e seguire l'iter complessivo (mobilità etcc.. ) e se necessita urgentemente la figura professionale oggetto del concorso, come procedere?
La procedura concorsuale, previo espletamento dei passaggi relativi alla mobilità previsti dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, costituisce esecuzione dell’atto programmatico approvato dalla Giunta comunale in relazione al fabbisogno del personale, per cui, ove quest’ultimo, non venga modificato per volontà dell’amministrazione e non avvengano mutamenti organizzativi tali da sopprimere il posto, si potrà procedere a bandire nuovamente il concorso, senza ripassare dall’iter di cui al citato art. 30 TUPI in quanto non si tratta di un nuovo posto e, ove, in ragione, ad esempio, del tempo trascorso tra la procedura di mobilità ed il concorso non sia prevedibile un eventuale interesse alla mobilità, onde evitare di aggravare inutilmente il procedimento assunzionale.
Nel frattempo, nel rispetto del limite di cui all’art. 9 comma 28 DL 78/2010, si potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato o flessibile a norma dell’art. 9 comma 36 TUPI ossia stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 TUPI.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.
Inoltre, è possibile a norma del comma 2 del citato art. 36 utilizzare a tempo determinato con contratto i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e, previa convenzione, quelli di graduatorie di altri enti, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato.
Dott. Eugenio De Carlo 24/09/2018
Agenzia delle Entrate – Risposta a istanza di interpello 11 giugno 2025 n. 154
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Tar Campania, sentenza n. 4314
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