Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
Quesiti: In un ente pubblico non economico nel quale si deve procedere alla stabilizzazione di personale e si devono bandire alcuni concorsi si chiede come si debba procedere considerato che l'ultima dotazione organica è quella del 2015 e l'ultimo fabbisogno del personale è quello 2014/2017.
Dal quesito sembra emergere una difficoltà legata al fatto che da un certo numero di anni non risulta sia stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno né è stata ridefinita la dotazione organica.
L’ente nell’attuale situazione, che non costituisce un fattore ostativo, può procedere alla definizione del fabbisogno di personale utilizzando le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. 75/2017 e le linee guida adottate, con decreti di natura non regolamentare, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata. Ciò potrà essere fatto rispettando alcune regole dì fondamentali che brevemente vengono di seguito esposte.
La nuova formulazione dell’art. 6 del Dlgs prevede l’adozione annuale del Piano triennale dei fabbisogni da cui discende la consistenza della dotazione organica. Quindi nessuna revisione preventiva della dotazione organica. L’adozione del Piano è un prerequisito per procedere ad eventuali assunzioni; per cui se per una annualità il piano non viene approvato ciò non impedisce che venga adottato l’anno successivo.
L’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, così come modificato dal Dlgs n. 75/2017, introduce alcuni importanti principi che le amministrazioni sono tenute a considerare nell’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale: l’ottimale impiego delle risorse pubbliche e l’ottimale distribuzione delle risorse umane. Si tratta di principi la cui applicazione deve, tra l’altro, essere funzionale al perseguimento dei risultati di performance organizzativa, nonché al raggiungimento di obiettivi i efficienza, economicità e qualità dei servizi resi al cittadino. Sembra abbastanza chiaro, pertanto, che, in questo modo, viene sancito un legame inscindibile tra il ciclo della performance ed il piano dei fabbisogni di personale, che ne costituisce un atto programmatorio conseguente e funzionale agli obiettivi ivi previsti.
Quindi se l‘ente non ha approvato il Piano triennale della performance difficilmente potrà adottare il piano triennale dei fabbisogni. Infatti è la stessa norma, infatti, a stabilire che il Ptfp deve essere adottato “in coerenza con la pianificazione pluriennale della attività e della performance”, per cui è sancito non solo l’aspetto formale (già disciplinato dall’articolo 10, comma 5, del Dlgs n. 150/2009, secondo il quale l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale nel caso di mancata adozione del piano della performance), ma è introdotto un ulteriore profilo, di maggiore pregnanza e significatività: la pianificazione dei fabbisogni di personale deve essere adottata per perseguire gli obiettivi definiti nel piano della performance, i quali, a loro volta, in base alle linee guida del Dfp, sono principalmente obiettivi di performance organizzativa coerenti con la pianificazione pluriennale delle attività e, quindi, con il complesso degli strumenti programmatori che caratterizzano i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche. La programmazione dei fabbisogni di personale non può, né deve, ridursi ad un calcolo automatico di tipo sostitutivo o meramente reintegrativo del personale cessato, per quanto il regime di turn-over sia stato, e sia ancora, fortemente limitato, ma costituisce il momento elettivo in cui le amministrazioni stabiliscono di quali competenze e di quali professionalità hanno bisogno per perseguire la propria mission istituzionale ed i propri obiettivi di performance, rappresentando, quindi, un vero e proprio strumento programmatorio di tipo strategico per la realizzazione delle politiche dell’amministrazione.
Per la predisposizione del Ptfp le amministrazioni, come si visto, devono tenere conto delle linee d’indirizzo adottate in base all’ 6-ter del Dlgs n. 165/2001, che sono pienamente operative del 2 settembre scorso in quanto sono decorsi i 60 giorni previsti dall’art. 22, comma 1 del D.lgs. 75/2017 ("In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".
Il mancato rispetto delle linee d’indirizzo, emanate in attuazione dell’articolo 6-ter del Dlgs n. 165/2001, impedisce alle amministrazioni pubbliche ogni possibilità di procedere ad assunzioni di personale. In sintesi, quindi, la pianificazione dei fabbisogni di personale deve essere preceduta da un’attività di analisi e di rappresentazione delle esigenze sia quantitative, ovvero la consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere la missione dell’amministrazione, sulla base di attività omogenee e dei processi presidiati, che qualitative, con riferimento alle tipologie di professioni e di competenze professionali rispondenti alle esigenze dell’amministrazione, “tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”. Nel Piano dei fabbisogni, peraltro, occorrerà dar conto delle verifiche e delle rilevazioni effettuate nell’ambito del riassetto organizzativo funzionale all’attuazione degli obiettivi di performance organizzativa definiti con il Piano della performance; la mancanza di tali verifiche e la carenza di rilevazioni al riguardo renderanno inidoneo lo strumento programmatorio a superare il divieto di procedere ad assunzioni di personale in caso di mancata adozione del Ptfp, trasfigurandone, infatti, la conformazione e trasformandolo, sostanzialmente, in uno strumento diverso da quello che puntualmente prescrive e descrive l’articolo 6 del Dlgs n. 165/2001. Le amministrazioni, pertanto, dovranno essere in grado di dimostrare, in modo compiuto e reale, di aver scrupolosamente condotto le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra, di avere applicato i criteri richiamati dall’art. 6 e di avere, quando necessario, attivato tutte le leve di gestione delle risorse umane (riconversione, mobilità interna, trasferimento temporaneo, riprofessionalizzazione etc.) che consentano il migliore utilizzo delle professionalità e delle competenze interne già disponibili, in funzione dell’attuazione delle attività previste dai diversi documenti di programmazione, dell’efficienza, dell’economicità e della qualità dei servizi erogati.
Nell’ambito del piano dei fabbisogni e in relazione alla capacità assunzionale disponibile, nei rispetto dei limiti alla spesa del persona attualmente vigenti, l’amministrazione potrà disporre eventuali stabilizzazioni e/o nuove assunzioni mediante concorso. Si segnala che le procedure di stabilizzazione devono avvenire nel rigoroso rispetto dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017.
Dott. Angelo Maria Savazzi 17/09/2018
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