Accessibilità a dati catastali. Inammissibile accesso civico, anche parziale

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Accesso
di Palumbo Pietro Alessio
02 Ottobre 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                                     

Accessibilità a dati catastali. Inammissibile accesso civico, anche parziale.

Pietro Alessio Palumbo

Nel caso sottoposto al Garante Privacy di cui a Registro dei provvedimenti n°426/2018, oggetto di istanza d’accesso civico è la documentazione contenente dati e informazioni personali di diversa specie e natura riferiti a dati catastali. Evidenzia in primis l’Authority, che deve essere tenuta in considerazione la questione per la quale (a differenza dei documenti a cui si può avere accesso ai sensi della L. 241/1990) dati, documenti e informazioni che si ricevono a seguito di istanza di accesso civico, divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013). In tale contesto, il Garante ha ritenuto che, ai sensi della normativa  vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, il Comune abbia correttamente respinto l'istanza di accesso civico alla documentazione catastale. Ciò in quanto la relativa ostensione, unita al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti controinteressati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 33/2013. Nondimeno, l’Authority ritiene inammissibile fornire accesso civico parziale a tali tipologie di dati e informazioni, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013, - ancorché circoscritto alla documentazione priva dei nominativi dei soggetti controinteressati -  dal momento che le informazioni contenute nella documentazione richiesta circa i dati catastali, consentono di risalire ai dati identificativi del relativo titolare attraverso la possibile sovrapposizione di informazioni contenute in altre banche dati (es.: banca dati catastale gestita dall’Agenzia delle entrate). Conformemente a tale linea esegetica, il Garante precisa che rimane salva la possibilità per l’istante di accedere alla documentazione richiesta, laddove comprovi tangibilmente l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale, sussistendo tali presupposti, è dunque concedibile accesso documentale “tradizionale” ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990.

6 settembre 2018

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