Codifica per la spesa relativa ad un incarico occasionale
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo
Servizi Comunali Amministratori localiApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
Incarico dirigenziale e assessorato in differenti enti locali. Compatibilità.
Pietro Alessio Palumbo
Occorre premettere che l’ANAC ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. 39/2013 ed in generale sulla corretta applicazione della suddetta normativa. In specie, l’art. 16, comma 1 del D.Lgs. 39/2013 individua nell’ANAC, l’Autorità competente a vigilare sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi. Recentemente, il suddetto potere è stato oggetto di una sentenza del Consiglio di Stato, la quale ne ha escluso la natura meramente ricognitiva, affermandone invece il carattere “costitutivo provvedimentale”. Più precisamente, il potere di accertamento attribuito all’ANAC dall’art. 16, co. 1, D.Lgs. 39/2013 si sostanzia in un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici e come tale impugnabile davanti al giudice amministrativo, potere in cui è compreso il potere di dichiarare l’eventuale nullità dell’incarico (Cons. di Stato n. 126/2018). Con Delibera 737/2018, l’ANAC ha precisato che l’incarico di Comandante della Polizia Municipale di un comune, a soggetto già assessore dell’Unione dei comuni d’area, con popolazione superiore a 15mila abitanti e appartenente alla stessa regione, appare riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2013. A coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni, avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. Per completare il quadro occorre valutare la possibile applicazione della deroga all’ipotesi di inconferibilità, contenuta nel comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 39/2013, ai sensi del quale le inconferibilità di cui al medesimo articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. A ben vedere, il comma 3 citato, prevede l’applicazione dell’esimente sopra descritta, soltanto a coloro che, una volta esaurito il mandato politico ritornino all’interno dei ruoli della “stessa” amministrazione di origine, dello stesso ente pubblico o dello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico. Punto di caduta ne è che assume rilievo il fatto che l’incarico sia stato conferito da altra amministrazione rispetto a quella a cui il funzionario apparteneva in origine, nei cui ruoli il soggetto sia nel frattempo transitato. Coerenza esegetica vuole diverso approdo interpretativo, qualora l’incarico sia espletato presso amministrazione diversa da quella di origine, pur tuttavia dietro mero provvedimento di “comando”, permanendo dunque nei ruoli originari (Orientamento ANAC n.8/2015).
6 settembre 2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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