Approfondimento di Marco Massavelli
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Decreto Sicurezza pubblica: nuovo DASPO urbano per le manifestazioni
Marco Massavelli
Del decreto-legge su immigrazione e sicurezza pubblica, da poco approvato dal Consiglio dei Ministri, tra le varie disposizioni riguardanti la Polizia Locale e i Comuni, non ci si vuole nuovamente soffermare sulla disposizione che ha concesso, al solo personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la possibilità di accedere al CED dello SDI, al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate; e, nemmeno, sulla norma che ha concesso ai medesimi Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti di poter dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia municipale. Di tutto questo si è già ampiamente trattato.
Di particolare interesse, invece, sono le nuove disposizioni sul c.d. DASPO per le manifestazioni sportive e urbano.
Infatti, il decreto legge ha ampliato la possibilità di adottare tali provvedimenti restrittivi.
Per quanto riguarda il c.d. DASPO per le manifestazioni sportive, relativo al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, che il questore può disporre, nei confronti di soggetti già denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni delitti contro l’ordine pubblico, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, il decreto-legge Salvini prevede l’adozione, per esigenze di prevenzione, del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale, e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ad attentati con finalità di terrorismo, anche internazionale.
Viene prevista anche una estensione dell’ambito di applicazione del c.d. DASPO urbano.
Il decreto “Sicurezza delle città” (d.l. n. 14/2017 conv. con l. n. 48/2017) ha previsto l’allontanamento dalle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, per chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti. La norma consentiva ai regolamenti di polizia urbana di individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicare il c.d. DASPO urbano.
Il nuovo decreto legge immigrazione-sicurezza ha ampliato i luoghi che possono essere individuati dai Comuni nel regolamento di polizia urbana, consentendo il c.d. DASPO anche nel caso di presidi sanitari e aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli.
Nell’ultimo caso, in particolare, la previsione del DASPO si inserisce come corollario della c..d. Safety e Security nelle manifestazioni pubbliche.
28 settembre 2018
Modifiche in materia di accattonaggio
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
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