Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (Elenco n. 5)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 21 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiQuesto Ente fornisce il servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente mediante la fornitura di buoni pasto cartacei del valore nominale di € 5,29.
Lo stesso è intenzionato tuttavia ad adeguare il buono pasto fornito al valore nominale di € 7,00 o anche più elevato, non escludendo la possibilità di fornire il buono pasto elettronico al posto di quello cartaceo.
Si chiede quanto segue:
L’Aran, interpretando le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 (Aran Ral n. 1910, Ral n. 1269), precisa che l’articolo 46 disciplina la erogazione del buono pasto facendo riferimento alle previsioni dettate dall’articolo 45 che prevede che i 2/3 del costo devono essere posti a carico dell’ente ed il restante 1/3 deve invece essere rimborsato dal dipendente.
Nel citato parere Aran il riferimento contrattuale al costo della mensa “deve essere inteso nel senso che, proprio in questa sede, l’ente deve prevedere un importo che sia pari alla somma che avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa (solo i due terzi del costo convenzionale del pasto).
Pertanto, ai fini dell’applicazione della clausola contrattuale, è sufficiente che l’ente provveda all’erogazione, per ogni ticket, di una somma, esclusivamente a proprio carico, pari ai 2/3 del costo unitario di un servizio mensa, risultante dal costo dei generi alimentari e del personale (l’importo può essere individuato dall’ente anche attraverso una semplice indagine di mercato o avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio o delle associazioni dei ristoratori o con verifiche presso mense aziendali dell’area territoriale interessata).
In tal modo, la disciplina contrattuale, prevedendo che il valore nominale del buono pasto deve corrispondere ai due terzi del costo unitario di un pasto medio, ha inteso fornire un criterio per quantificare la spesa massima che può essere posta a carico dell’ente nel caso di attivazione del servizio dei buoni pasto”.
Il parere contiene infine il seguente esempio concreto: “se la somma corrispondente a quella che il datore di lavoro avrebbe dovuto sopportare se avesse deciso di attivare un proprio servizio mensa è pari a € 10, applicando il principio per cui i 2/3 di tale costo è a carico dello stesso datore di lavoro, il valore del buono pasto sarà pari ai 2/3 di 10 e cioè € 6,70.
Per quanto riguarda la natura dei buoni pasto, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E/2010 ha chiarito che i buoni pasto sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura come ritenuto precedentemente, e quindi, non possono comunque essere convertiti in denaro.
Trattandosi di veri e propri compensi corrisposti al lavoratore dipendente, questi devono essere sottoposti a tassazione Irpef, ai sensi dell’articolo 51 del DPR n. 917/86 (Tuir).
Per i lavoratori dipendenti i buoni pasto rappresentano un compenso in denaro e devono essere soggetti a tassazione Irpef quando questi superano la soglia di €. 7,00 (elettronici) o €. 5,29 (cartacei).
L’articolo 51, comma 2, del DPR n. 917/86, disciplina questa modalità di tassazione, disponendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di €. 7,00 se il ticket è elettronico (a seguito della modifica introdotta dal comma 16, della Legge n. 190/2014, che ha portato il limite dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00), o €. 5,29 se cartaceo.
Stante questa disciplina fiscale, è necessario osservare che i buoni pasto erogati dal datore di lavoro non concorrono a formare reddito imponibile Irpef in capo al dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di €. 7,00, con ticket elettronico o €. 5,29 se cartaceo.
L’eventuale eccedenza rispetto a tale soglia deve essere imputata al fini della determinazione della base imponibile Irpef, che ai fini dei contributi previdenziali a carico del lavoratore dipendente.
Ad esempio, quindi se si ricevono buoni pasto elettronici dal proprio datore di lavoro per €. 8,00 per ogni giorno lavorativo, di questi soltanto €. 1,00 al giorno sarà oggetto ti tassazione in busta paga ai fini Irpef.
Quanto all’affidamento diretto entro la soglia di euro 40.000 questo risulta legittimo in quanto come precisato da recente giurisprudenza (sentenza del TAR Molise, Campobasso, Sez. I del 14 settembre 2018, n. 533) l’affidamento diretto – naturalmente legittimato dall’importo a base d’asta (entro i 40mila euro) - è un procedimento di assegnazione congegnato appositamente dal legislatore che, in tale fattispecie, ha inteso privilegiare il dato della speditezza (e dell’economicità della procedura) sacrificando il rispetto formale di garanzie partecipative e delle regole classiche dell’evidenza pubblica.
In sostanza, e per semplificare, l’apparato normativo che caratterizza il classico procedimento ad evidenza pubblica non è adeguato per gli appalti di importo “contenuto” – purché nell’ambito delle micro soglie stabilite dal legislatore - ed il RUP non è tenuto ad ossequiarlo né ad assicurare particolari partecipazioni né motivazioni chirurgiche."
Dr. Eugenio De Carlo 26/09/2018
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 21 maggio 2025
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