Rinuncia attività operazioni di registrazione di anagrafe canina da parte del responsabile di polizia locale

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
02 Ottobre 2018

Il responsabile del servizio di polizia locale ha comunicato al sindaco di questo comune che l'agente in servizio presso l'ufficio di polizia locale non può continuare a svolgere il servizio di anagrafe canina. A giustificazione di questo fatto ha informato il sindaco per iscritto che l'agente di polizia locale svolge anche le funzioni di messo comunale, asserendo testualmente quanto segue: "l'attivita' di messo notificatore, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 165/2001, non può essere di competenza della polizia locale". Premesso che questo comune è sotto i 5.000 abitanti e ha due vigili in servizio - un agente e il responsabile di polizia locale a tempo pieno, divisi entrambi 18 ore presso questo comune e 18 ore in altro comune - si chiede di conoscere il vostro orientamento in merito al fatto che il vigile possa legittimamente rimettere nelle mani del sig. sindaco le funzioni di messo notificatore e le attività inerenti il servizio di anagrafe canina.

 

 

Risposta

La risposta al quesito potrebbe essere molto articolata ma può esprimersi secondo alcuni punti sintetici che corrispondono anche a noti approdi giurisprudenziali. In particolare, il comma 3 dell’art. 52 del d.lgs. n° 165/2001 così recita:

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”.

 

Ciò detto, sia le funzioni di messo comunale (le cui mansioni sono ascrivibili alla categoria B) che quelle di gestione dell’anagrafe canina appaiono non corrispondenti alle attività che possa svolgere un operatore di polizia locale, ove attribuitegli in maniera prevalente e continuativa. Il responsabile del servizio, sebbene con modalità errate, ha, quindi, cercato di far valere l’esclusività delle funzioni di vigilanza degli operatori (e non del responsabile), così come rinvenibili e consacrate dalla legge quadro n° 65/85 e dalle varie leggi regionali sulla polizia. Tanto più che, con riferimento alla gestione del servizio di anagrafe canina, si intravedono alcuni profili di incompatibilità e di potenziale conflitto di interessi rispetto alle funzioni di vigilanza veterinaria e sul benessere animali, così come ben evidenziato nel noto parere ANAC n°57/2014: “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessioni oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualificazione sussistendo un ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale”); tanto è stato ribadito anche con l’orientamento n°19 del 10 giugno 2015 secondo cui: “Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo”.

 

In conclusione, il responsabile della polizia locale, sebbene non goda delle prerogative previste per i Comandanti di Corpo (è un servizio), ha espresso una criticità che appare meritevole di attenzione e di approfondimento ma con modalità abnormi; infatti, non è consentito ad un pubblico dipendente la rinuncia unilaterale ad adempiere a mansioni corrispondenti alla propria categoria, effettuando una sorta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Diversamente, gli interessati avrebbero potuto investire della questione il segretario comunale, chiedendogli una verifica di legittimità o anche di compatibilità con la normativa in materia di prevenzione della corruzione; all’estremo, avrebbero potuto anche impugnare gli atti ritenuti viziati innanzi alla competente Autorità giudiziaria ma non certo rinunciare ad applicare atti validi e dotati di efficacia.

 

Dott. Pietro Cucumile 24/09/2018

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