Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA:
L'Assistenza Pubblica operante sul territorio comunale chiede, in caso di emergenza, di poter utilizzare anche in orario di lavoro alcuni dei dipendenti di questo ente che già hanno svolto o svolgono servizio volontario al di fuori dell'orario lavorativo in qualità di militi presso l'Assistenza Pubblica.
Si chiede se è possibile sottoscrivere un accordo di questo tipo, ed in caso affermativo, quale sia la normativa contrattuale e non a cui fare riferimento.
RISPOSTA:
I riferimenti normativi sono l’art. 118 Cost., sul principio di sussidiarietà, in virtù del quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.
Inoltre, è possibile richiamare l’art. 15 della legge n. 241/1990 che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Infine, lo strumento alquanto diffuso nella prassi quale il protocollo d’intesa che, invero, non ha una precisa disciplina normativa, ma che è oggetto di analisi dottrinale e di elaborazione giurisprudenziale che ha riconosciuto la natura programmatica e politica dell’atto, senza che ciò escluda la natura degli obblighi specificamente assunti dall’ente territoriale nei confronti del privato.
Dr. Eugenio De Carlo 26/09/2018
DOMANDA A CHIARIMENTO
A livello contrattuale (soprattutto dopo il nuovo ccnl di maggio) come giustifico l'assenza? Inoltre il numero di assenze per volontariato in virtù del protocollo di intesa con l'Assistenza Pubblica è stabilito nel protocollo stesso oppure ha un limite (vedasi i permessi per eventi di protezione civile...)?
I permessi si possono fruire solo in caso di particolari emergenze oppure a chiamata a discrezione dell'Assistenza Pubblica?
DOMANDA A CHIARIMENTO
L’attività di volontariato riguarda individualmente i singoli dipendenti, per libera scelta degli stessi, fermo restando il debito orario di lavoro verso l’Ente civico che potrà autorizzare le prestazioni presso l’A.P. ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e comunque favorire l’orario di lavoro flessibile in quanto impegnati in attività di volontariato, nell’ambito di un più ampio accordo di sinergia e di collaborazione in forza di uno degli istituti negoziali suggeriti.
Nel caso in cui, invece, s’intenda utilizzare per le funzioni della P.A., nell’ambito del debito orario verso l’Ente, dipendenti comunali - fermo restando il preliminare consenso degli stessi - si dovrà adeguatamente motivare l’interesse pubblico rispetto alla situazione specifica (territoriale, sociale ecc.) tale da giustificare, in via eccezionale e straordinaria, la messa a disposizione di personale comunale, stabilendo le modalità specifiche d’impiego (tempi, modi, limiti, coordinamento ecc.).
Dr. Eugenio De Carlo 27/09/2018
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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