Iscrizione senza fissa dimora

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
03 Ottobre 2018

Cittadina comunitaria residente in questo Comune con due figli minori ed il compagno comunitario padre dei bambini, chiede l’iscrizione nel registro dei senza fissa dimora per sé e per i figli poiché: - da tre mesi il compagno è fuggito perché ricercato per atti violenti - da tre mesi lei ed i bambini si trovano temporaneamente presso una struttura in altro Comune per un progetto/percorso di altri 3 mesi - la casa dove risiedevano in questo Comune è tornata a disposizione del proprietario. Si può accogliere tale richiesta oppure la signora deve presentarla al Comune dove ha sede la struttura che la sta ospitando?

Risposta

L’iscrizione in qualità di persona senza fissa dimora è regolata dagli artt. 1 terzo comma e 2 terzo comma della  Legge 24.12.1954  n. 1228  - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. L’art. 1 terzo comma dispone: “Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l’esecuzione della presente legge”.

L’art. 2 – terzo comma (come sostituito dal comma 38 dell’art. 3 L. 15 luglio 2009, n. 94) prevede che: “Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”.

La dichiarazione di elezione di domicilio non può che essere rimessa all’interessato, come specificato dall’Istat nelle Avvertenze e note illustrative alla legge e al regolamento anagrafico.

Ovviamente, se la persona ha una dimora abituale, non può essere iscritta come senza fissa dimora.

Passando nello specifico, alla situazione anagrafica della signora, occorrerà valutare se e in che misura possa configurarsi la dimora abituale al nuovo indirizzo presso la struttura che l’ha accolta. E’ evidente che in questa fase non è semplice, ma è anche noto che molte strutture osteggiano vigorosamente la registrazione anagrafica dei propri ospiti, anche quando la dimora abituale è assolutamente “conclamata”.

Occorre, peraltro, considerare anche che per la normalità dei cittadini la dichiarazione di dimora abituale in alcuni casi, al momento della dichiarazione, non può considerarsi consolidata, poiché è piuttosto una sorta di promessa di dimora abituale, destinata a consolidarsi in uno stato di fatto che viene accertato nel corso dell’istruttoria. In altri termini, la persona che rende la dichiarazione di dimora abituale sa benissimo (nella maggior parte dei casi) se la sua dichiarazione è veritiera oppure no, poiché di regola alla intenzione di dimorare abitualmente (elemento soggettivo) si accompagna anche uno stato di fatto (elemento oggettivo). Ciò significa che normalmente il cittadino è consapevole della sua posizione anagrafica e del suo progetto di vita e questo “progetto di vita” si formalizza nella dichiarazione di dimora abituale.

Tuttavia non è sempre così semplice; anzi, al contrario, molto spesso è difficilissimo, poiché a volte la dichiarazione consapevolmente non è veritiera (si pensi ai casi di residenza fittizia); in altri casi, come quello oggetto del quesito, la condizione della persona è, per così dire, in divenire.

In questi ultimi casi occorre valutare con particolare attenzione la situazione; nello specifico, se la signora intende iscriversi come senza fissa dimora in codesto comune, dovrà  fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio; dovrà cioè spiegare in base a quali elementi, oggettivi, lei ritiene che il suo domicilio possa essere fissato in codesto comune.

Potrebbe trattarsi della presenza di “interessi” personali di varia natura: economica, sociale, morale, affettiva, relazionale, familiare, ecc., con l’esibizione di eventuali documenti comprovanti l’effettiva sussistenza di tale domicilio. La necessità e la possibilità di disporre anche un sopralluogo ad opera del personale addetto agli accertamenti anagrafici, oppure dello stesso ufficiale d’anagrafe  dipende dall’esistenza o meno di un immobile presso il quale sia ubicata la sede degli interessi della persona senza fissa dimora; in mancanza, è del tutto inutile qualsiasi sopralluogo da parte del vigile accertatore, mentre l’ufficiale d’anagrafe potrà acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio.

Tuttavia, anche qualora sussista un luogo fisico ben individuabile, nel quale sia verificabile il domicilio, l’eventuale accertamento fatto dal vigile dovrà comunque riguardare la sussistenza o meno della sede principale degli affari e interessi del richiedente e non la sua presenza fisica; quest’ultima non potrà che essere un elemento del tutto accidentale, temporaneo e non determinante ai fini dell’esito positivo del procedimento.

Tuttavia occorre tener presente che la condizione di persona senza fissa dimora non fa venire meno il diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica!

Nel caso specifico il domicilio potrebbe essere individuato anche nella circostanza che l’ufficio servizi sociali segue questa situazione e rappresenta dunque un punto di riferimento oggettivo e documentabile.

 

Dr.ssa Liliana Palmieri 28/09/2018

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×