Iscrizione all’Albo nazionale dei Commissari di gara

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
03 Ottobre 2018

Attraverso l’applicativo on-line, istituito nell’area del portale dall’Autorità ANAC , è possibile effettuare l’iscrizione all’Albo nazionale dei Commissari di gara. (Gazzetta uff. n. 88 del 16.04.18)

All’atto della registrazione è richiesto un versamento di euro 168,00 quale tassa d’iscrizione.

Un funzionario pubblico, nello specifico un tecnico comunale, può richiedere il pagamento di tale tassa d’iscrizione all’amministrazione ? quindi far gravare sul bilancio comunale la spesa necessaria? o sostenere personalmente la spesa in quanto volontariamente decide di iscriversi espletando l’incarico di commissario di gara.

 

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Codice dei contratti pubblici», di seguito codice;

Visto l'art. 77, comma 8, del codice, che stabilisce che il presidente e' individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati;

Visto l'art. 77, comma 10, del codice, che prevede che: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, e' stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari», e che: «I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.»;

Considerata la necessita' di stabilire i compensi minimi e massimi spettanti a ciascun commissario in ragione dell'impegno svolto, dell'importo di gara e del ruolo affidato al presidente;

Acquisito il parere dell'ANAC, ai sensi del citato art. 77, comma 10, del codice, reso con nota prot. n. 0123216 del 2 novembre 2017;

 

Decreta:

 

Art. 1

Tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici

1. La tariffa di iscrizione all'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del codice e' stabilita in euro 168,00. Tale tariffa ha cadenza annuale con eventuale possibilita' di rideterminazione del relativo importo a partire dal terzo anno, sulla base dell'effettivo numero di iscritti, dei sorteggi effettuati e dei costi  indiretti  effettivamente sostenuti.

2. La tariffa di cui al comma 1 non e' dovuta dai dipendenti pubblici qualora gli stessi richiedono di svolgere la funzione di componente la commissione giudicatrice in favore della stazione appaltante di appartenenza, fermo restando l'obbligo di corrispondere la stessa nei casi in cui gli stessi richiedono di svolgere tale funzione in favore di stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza.

3. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce, con proprio atto, le modalita' di versamento della tariffa di cui al presente articolo.

Risposta

La risposta è abbastanza netta ed in termini negativi, sebbene con una deroga. A tal fine, infatti, l’A.N.A.C. ha chiarito che:

  • l'iscrizione del dipendente come commissario esterno è a carico del dipendente stesso (compresa la copertura assicurativa per la relativa responsabilità);
  • l'iscrizione del dipendente come commissario interno è del tipo non onerosa (ovvero non si paga la quota fissa) mentre, per la copertura assicurativa, il dipendente può scegliere di non attivarla e, qualora decida di attivarla, rimarrebbe a suo carico.

 

E’ possibile, comunque, fugarsi ogni dubbio passando attraverso la lettura e l’approfondimento delle Linee Guida A.N.A.C. n. 5, “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, il cui link è il seguente:

 http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ContrattiPubblici/LineeGuida/_lineeGuida5 (vedasi l’allegato).

 

Nel testo sopra citato, viene anche specificato che l’assenza di un’idonea copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all’esterno della propria Amministrazione. In particolare, il punto 2.5 così recita:

 

2.5 I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono essere iscritti se dimostrano di possedere i requisiti di cui ai punti 2.3 o 2.4. In alternativa i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento; b) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale laddove prevista; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento; d) possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno dell’amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi; e) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi nel settore per cui si chiede l’iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell’attività svolta, l’aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l’aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica”.

 

dott. Pietro Cucumile 28/09/2018

 

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