Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’ente ha pubblicato un avviso di selezione interna per la progressioni verticale di cui all’art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75/2017, del personale dipendente per un posto di istruttore amministrativo-contabile.
Si chiede se la futura graduatoria di merito possa avere una validità temporale e se possa essere utilizzata per ulteriori assunzioni future.
Il quesito fa riferimento alla disciplina transitoria, finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, per la progressione tra le aree, riservate al personale dipendente; tale disciplina è utilizzabile solo per triennio 2018/2020 nel rispetto di rigorosi limiti numerici e procedurali per i quali si rinvia all’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 richiamato nel quesito.
La transitorietà della disciplina risiede nella previsione che solo per il triennio 2018-2020 è possibile derogare al generale divieto di procedure concorsuali riservate al personale interno, previsto dall’art. 52,comma 1-bis del d.lgs. 165/2001.
Inoltre occorre considerare che dal punto di vista numerico è possibile utilizzare questa procedura transitoria nei limiti del 20% delle nuove assunzioni previste nei piani dei fabbisogni per ciascun area o categorie.
Con queste premesse le procedure selettive riservate al personale di ruolo vengono avviate in modo specifico per consentire la copertura parziale dei posti disponibili nel triennio 2018-2020 con la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno nei concorsi pubblici.
Allo stato attuale non vi sono disposizioni normative né orientamenti applicativi che abilitino le amministrazioni a mantenere in vigore, seppure per il triennio di riferimento della disciplina transitoria, le graduatorie approvate all’esito di una procedura selettiva per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo ex art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017.
Va, infine, considerato che gli eventuali idonei non sarebbero titolari di alcuna situazione giuridica soggettiva meritevole di protezione dall’ordinamento e solo in presenza di una specifica previsione normativa si potrebbe procedere allo scorrimento della graduatoria. D’altra parte l’avvio della procedura è strettamente connessa con le previsioni del piano dei fabbisogni per le ulteriori procedure per gli anni successivi al 2018 e fino al 2020, nei limiti del 20% delle nuove assunzioni, dovranno essere specificamente attivate in relazione alla capacità assunzionale di ciascun anno e dovranno comunque prevedere la verifica della capacità di “utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti”, nonché di tenere conto della “valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive” che costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore; tutti requisiti, questi ultimi, che possono incidere sulla graduatoria finale e, quindi, in assenza di specifici orientamenti, occorre avviare procedure di selezione in base alle previsioni annuali del Piano dei fabbisogni che è uno strumento di programmazione triennale scorrevole.
Dott. Angelo Maria Savazzi 28/09/2018
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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