Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Piemonte – Delibera 12 settembre 2018, n. 94
Servizi Comunali Trattamento economicoMASSIMA
il Comune chiede se, ai fini dell’individuazione del criterio per il calcolo delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori comunali, indennità che vengono determinate in base a diversi scaglioni di popolazione, la popolazione residente debba essere calcolata sulla base delle risultanze dell’ultimo censimento (art. 37, comma 4, TUEL) ovvero sulla base dei dati Istat del penultimo anno antecedente quello in corso, ai sensi del disposto dell’art. 156, comma 2, TUEL.
Per rispondere si può richiamare l’autorevole pronuncia della Sezione delle Autonomie (v., Delibera n. 7/2010/QMIG), secondo la quale “..sia l’art. 37, co. 4 che l’art. 156, co. 2 del D. L.gvo n. 267/2000 prevedono una suddivisione per dimensioni demografiche degli enti locali, facendo, però, riferimento a parametri differenti. Infatti, mentre per l’art. 156, co. 2, la popolazione da considerarsi è quella residente accertata dall’ISTAT alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento, per l’art. 37, co. 4, il criterio da applicarsi è quello della popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale”
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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