La commissione di reati nell’ambito dell’espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiSi chiede il parere in merito alla procedura seguita dalla società per il pagamento degli insoluti della TARES e della TARI: Una società con capitale interamente pubblico, gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e relativo incasso per conto del nostro Comune.
Il servizio è stato affidato con apposita convenzione, tutte le spese e entrate non transitano nel bilancio comunale. La società effettua in proprio tutte le operazioni di riscossione e invio solleciti di pagamento. Per gli utenti morosi la società ha emesso ingiunzioni fiscali D.R. 639 del 14 aprile 1910, su carta intestata di uno studio legale privato e l’atto stesso è sottoscritto dal legale (solo una sigla). All’importo dell’ingiunzione, oltre capitale – interessi – spese di notifica, aggiunge una quota riferita: onorari di ingiunzione – rimborso forfetario 15% su onorari – C.P.A. 4% su rimborso forfetario e onorari – IVA 22% su onorari rimborso forfetario e CPA – per un totale di circa € 84.00 Pertanto, riassumendo:
1. è corretta la procedura di ingiunzione fiscale D.R. 639 del 14 aprile 1910, su carta intestata di uno studio legale privato e sottoscritta dall’avvocato stesso.
2. è corretta l’applicazione delle spese aggiuntive per onorari all’avvocato stesso.
La questione delle ingiunzioni da R.D. 639/1910 è sicuramente nel panorama di fisco locale, una delle più complesse, a maggior ragione se firmate da un avvocato esterno all’Ente Locale e notificate al contribuente su carta ad esso intetstata con aggravio a carico di quest’ultimo di CPA e onorari.
Nel 2017, la CTP di Firenze con la sentenza n. 418/2017, sancisce l’ illegittimità dell’ingiunzione di pagamento firmata dall’Avvocato per conto del Comune.
Invero, nella richiamata sentenza, la commissione sottolinea che l’ingiunzione assume la preminente funzione di atto di precetto, sostanziandosi quindi in un atto amministrativo che in quanto tale risulta di esclusiva competenza del funzionario dirigente incaricato, come espressamente previsto dall’art. 2 del citato decreto.
A ciò si aggiunga quanto previsto dall’art. 107 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) che prevede come spetti ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
L’ingiunzione di pagamento per la Tari va quindi annullata, con un ricorso al giudice, tutte le volte in cui manca la necessaria e specifica sottoscrizione da parte del funzionario responsabile del servizio, questo quanto desumibile dalla precitata sentenza.
A parer dello scrivente, ritenuta condivisibile la ratio espressa nella sentenza in esame, non risulta corretta la modalità applicativa dell’ingiunzione così come descritta, ivi compreso l’addebito degli onorari a carico del contribuente.
Dott. Gianluca Russo 01/10/2018
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
Corte costituzionale - Sentenza 24 aprile 2025, n. 59
Ministero dell’Interno – Circolare 9 maggio 2025, n. 42
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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