Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiSi chiede come trascrivere un divorzio estero dalla repubblica dominicana, di un cittadino deceduto tenendo conto che il divorzio viene trasmesso da un parente del deceduto e non dal consolato né dall’ambasciata.
L’art. 12 del DPR 396/2000, dispone:
12. Modalità di redazione degli atti.
[…] –
11. La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità.
12. Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22.
I parenti, per evitare di devolvere l’eredità alla moglie hanno un evidente interesse alla trascrizione del divorzio, ma questo deve avere le seguenti caratteristiche (fare molta attenzione, si tratta di questione molto delicata!):
22. Traduzione del contenuto di documenti.
1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.
Se manca l’apostille e/o la traduzione l’atto non può avere efficacia in Italia.
Verificati questi due aspetti formali, bisognerà verificare gli aspetti sostanziali; perché possa essere trascritto, il divorzio deve contenere:
Secondo quando prevede la legge 218/1995
Art. 64 (Riconoscimento di sentenze straniere)
1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
Ovviamente se consensuale deve avere la firma di entrambi gli ex coniugi e rispettare quanto prevede la legge 218/1995:
Art. 65 (Riconoscimento di provvedimenti stranieri)
1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Se dall’analisi del provvedimento dovesse sorgere qualche dubbio, si potrà fare una PEC al consolato Italiano che ha competenza per la repubblica dominicana.
Purtroppo al momento il consolato italiano presso l’ambasciata non è a pieno regime e sarà abbastanza complicato mettersi in contatto. I viceconsoli sparsi per il paese non hanno competenza funzionale sulla questione.
Può trovare tutte le notizie e i contatti qui: https://ambsantodomingo.esteri.it/ambasciata_santodomingo/it/
Dott. Agostino Pasquini 02/10/2018
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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