Inammissibile il ravvedimento operoso parziale

Approfondimento di Sergio Trovato

Servizi Comunali Ravvedimento operoso
di Trovato Sergio
17 Ottobre 2018

Approfondimento di Sergio Trovato

Inammissibile il ravvedimento 
operoso parziale 
Sergio Trovato 
 

         In materia tributaria non è ammesso il ravvedimento operoso parziale. Per il perfezionamento della sanatoria è imposto il versamento integrale del tributo e il pagamento della mini sanzione e degli interessi. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 22330 del 13 settembre 2018.   

Per i giudici di legittimità, “è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali”. Naturalmente, la regola vale sia per i tributi erariali sia per i tributi locali, essendo la stessa la norma (articolo 13 decreto legislativo 472/1997) che disciplina l’istituto.

Bisogna ricordare che dal 2016 è ancora più conveniente condonare le violazioni tributarie. Le sanzioni dovute in seguito al ravvedimento operoso sono state dimezzate. Infatti, i contribuenti possono regolarizzare le violazioni pagando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo fino a 14 giorni dalla scadenza. Se la sanatoria viene effettuata oltre questo termine e fino a 30 giorni dalla scadenza la sanzione è dovuta nella misura dell’1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all1,66%. Infine, ci si può avvalere del condono entro 1 anno, ma la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Quest’ultima sanzione è l’unica a non essere stata ridotta dalla legge di riforma rispetto al passato.

Gli adempimenti. Per  sanare le irregolarità l’adempimento può essere effettuato anche in momenti diversi. Ciò che conta è che l’ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito ex lege. Considerato che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni o 1 anno), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell’ultimo versamento. Fermo restando che solo l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni vengano accertate dal comune, evita di incorrere nella sanzione edittale e di pagare interessi maggiorati fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, eventualmente deliberati con regolamento comunale. La sanatoria richiede che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, integralmente, con i relativi interessi legali. Come chiarito dalla Cassazione, il ravvedimento parziale non produce alcun effetto. Va evidenziato che dal 2018 il saggio degli interessi legali è aumentato ed è fissato nella misura dello 0,3%. Tuttavia, nonostante questa previsione è comunque conveniente fare ricorso al pentimento. Gli interessi maturano giorno per giorno e si calcolano in base al principio del pro rata temporis, vale a dire tenendo conto dei tassi in vigore nei diversi periodi d’imposta. 
4 ottobre 2018
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