Utilizzo di un terreno agricolo come parcheggio
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiAi sensi dell’articolo 10 bis devono essere considerati rifiuti speciali quelli derivanti dall’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. L’imprenditore agricolo deve pagare sul laboratorio smielatura e stoccaggio miele? E sul laboratorio di lavorazione del latte? Sui locali di deposito verdure e Semenzaio? Se sono soggetti alla tari in quale categoria rientrano tali fattispecie?
L’art. 184 comma 3 lett. a del D.Lgs. 152/2006 sancisce che i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali, pertanto non assimilabili per legge. Inoltre, anche l’art. 185 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 prevede che siano escluse dalla disciplina sui rifiuti (parte IV) “le materie fecali, paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. In altri termini, la norma introduce nell’ordinamento giuridico l’esclusione dei rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività agricola, in quanto riutilizzati direttamente nel processo produttivo, escludendo, pertanto, tali attività dall’obbligo della gestione in privativa da parte del Comune e di conseguenza dall’applicazione della tassa rifiuti. Restano da tassare solo, qualora esistano, eventuali magazzini di ricovero delle attrezzature o dei materiali che potrebbero essere tassati con la categoria 3, il resto deve essere tutto escluso per la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
Dott. Luigi D’aprano 03/10/2018
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Paolo Dolci
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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