Formazione atto di nascita di minore straniero residente nato in ospedale di un comune diverso
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiCittadino cancellato per irreperibilità, che da minorenne era divenuto italiano (jure sanguinis), manca trascrizione atto di nascita ed ora con modello Cons. 01 devo iscriverlo in AIRE.
Si precisa che l’Ente non è in possesso dell’atto di nascita né della madre né del figlio.
Come procedere?
Nello specifico ci troviamo nella seguente situazione. Lo scrivente ufficio deve iscrivere in Aire, su richiesta consolare, un cittadino cancellato dall’APR nel 2013 per irreperibilità al censimento.
Il soggetto di cui sopra, è divenuto cittadino italiano nel 2009 in quanto figlio di avente diritto in base alla jure sanguinis.
Al momento non siamo in possesso degli atti di nascita ne della madre, ne dell’interessato che non sono mai stati trascritti dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana.
Come posso procedere?
Data certa la competenza del nostro comune nell’iscrizione AIRE, come di fatto posso procedere non avendo il cittadino l’atto di nascita che risulta essere un dato obbligatorio?
Per prima cosa è necessario accertare con il Consolato Italiano che i due abbiano tuttora la cittadinanza italiana.
Va dunque accertato su quali basi, visto che non ci sono gli atti trascritti di nascita, oggi il Consolato chiede l’iscrizione all’AIRE.
Le condizioni sono infatti due:
Dunque per accertare la cittadinanza dovrà essere svolta idonea istruttoria dal consolato Italiano; a tal fine si invii una richiesta allo stesso di accertare (o chiedere se hanno accertato) il mantenimento dello status civitatis italiano dal 2013 ad oggi.
Se il consolato vi conferma che in base alla loro documentazione sono italiani a voi non rimane che iscriverli in AIRE senza atti trascritti, così come li avevate iscritti in APR senza atti trascritti.
Il secondo step riguarda la trascrizione degli atti.
Una volta che il consolato vi ha certificato la cittadinanza (la competenza per gli italiani all’estero è del consolato), si avvierà idonea corrispondenza con gli stessi, per il tramite del consolato, invitandoli a fornire copia dei rispettivi atti di nascita e matrimonio, regolari con traduzione e legalizzazione, ai fini della trascrizione.
Purtroppo non c’è una sanzione, neppure indiretta, se non forniranno detti atti; il problema è nato quando sono stati fatti diventare italiani senza avere trascritto il loro atto di nascita, ammesso e non concesso che detto accertamento sia stato fatto legittimamente.
In questa ricerca degli atti da trascrivere, ovviamente, il consolato che certifica la cittadinanza deve farsi parte attiva, come prevede la seguente norma
D.P.R. 3-11-2000 n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.
Art. 20. Certificazione sostitutiva.
Dr. Agostino Pasquini 03/10/2018
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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