Approfondimento di Lorella Capezzali
Servizi Comunali Anagrafe popolazione residente (ANPR) CittadinanzaApprofondimento di Lorella Capezzali
Sicurezza e immigrazione
Lorella Capezzali
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Matteo Salvini, lo scorso 24 settembre, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica oltre a misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché in materia di giustizia sportiva e di regolare svolgimento delle competizioni sportive. Il 4 Ottobre 2018 il D.L. n. 113 è stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella ritenendo soddisfatta la necessità e l’urgenza di agire anche in materia di riconoscimento dello status di protezione internazionale e nei procedimenti di concessione e riconoscimento della cittadinanza italiana e pubblicato nella G.U. n.231 entrando in vigore il 5 ottobre.
Novità rilevanti in materia demografica a partire dalla impossibilità dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo con la modifica dell’art. 5 e l’abrogazione dell’art. 5 bis del D. Lgs. 142/2015. L’art. 13 del D.L. “Salvini” prevede infatti che i richiedenti asilo non si possano iscrivere all’anagrafe e non possano quindi accedere alla residenza e il permesso di soggiorno ottenuto, pur costituendo documento di riconoscimento ai sensi del DPR 445/2000, non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del DPR 223/1989. L’ottenimento del permesso di soggiorno garantirà comunque l’accesso ai servizi previsti dal D. Lgs. 142/2015 nel luogo di domicilio.
Novità anche in materia di cittadinanza. Il decreto legge, all’art. 14, prevede modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza.” La domanda di acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 91/1992 potrà essere rigettata essendo stato abrogato il comma 2 dell’art. 8 della stessa L. 91/92, senza limite di tempo. Attualmente le richieste di acquisto di cittadinanza italiana per matrimonio non potevano essere rigettate. Inoltre il contributo statale richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza previsto dall’art. 9 bis della L. 91/1992, aumenta ad € 200 ad € 250.
Viene prolungato a 48 mesi il termine per la concessione della cittadinanza sia per naturalizzazione che per matrimonio rispettivamente disciplinati dagli artt. 9 e 5 della L. 91/1992, quindi più tempo al Ministero dell’Interno ed alle Prefetture per la conclusione dei procedimenti e l’emanazione dei rispettivi provvedimenti.
Il termine di 48 mesi viene inoltre sancito per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di Stato Civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1 gennaio 1948 disciplinati dalla circolare ministeriale K28.1 del 08/04/1991.
La dilatazione dei termini a 48 mesi si applica ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non più adeguati alle mutate dimensioni e caratteristiche del fenomeno cittadinanza, oltre alle criticità legate alla complessità della relativa istruttoria e del crescente fenomeno di contraffazione dei documenti dei Paesi d’origine prodotti dai richiedenti.
È inoltre introdotta la possibilità di revocare (o negare) la cittadinanza per naturalizzazione, per matrimonio o a seguito di elezione del diciottenne che è nato ed ha sempre risieduto legalmente in Italia fino alla maggiore età a chi viene condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo. Si disciplina anche una ulteriore ipotesi di revoca della cittadinanza ottenuta a seguito della produzione di atti falsi o di false dichiarazioni.
La revoca è possibile entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati commessi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.
Dopo l’entrata in vigore si attendono le indispensabili indicazioni del Ministero degli Interni circa i procedimenti relativi alle novità normative.
7 ottobre 2018
Modifiche in materia di accattonaggio
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: