Trattamento imu beni immobili sottoposti a sequestro preventivo durante causa civile

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
10 Ottobre 2018

L’ufficio tributi sta esaminando un caso imu particolare per il quale necessita di chiarimenti. Nel corso dell'anno 2009 il contribuente "A" ereditata per testamento olografo alcuni immobili e procede con l'apertura delle pratiche di successione, e successiva registrazione delle volture presso l'agenzia del territorio competente. il testamento viene impugnato dagli eredi leggittimi del de cuius e si da avvio a una causa civile il Tribunale competente nel 2011 nomina custode dei beni mobili e immobili il fratello del de cuius (contribuente B); tale custodia comprende la facoltà di amministrazione e cura dei beni immobili, eventuale reinvestimento dei beni mobili con obbligo di rendicontazione e adozione di precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la dispersione dei beni in sequestro. la causa civile si conclude nel corso del 2017 a favore del fratello del de cuius nonchè custode nominato (contribuente B) durante gli anni in esame non è stata pagata l imposta relativa ai beni oggetto del sequestro preventivo Si chiede se quanto disposto dall'art. 32 1° comma del D. Lgs. n. 175/2014 possa essere applicato anche al caso in specie per "similitudine" . Il soggetto passivo chiamato al pagamento del tributo è il contribuente "A" fino a definizione della causa civile o il contribuente "B" per tutti gli anni? Si precisa che l ufficio in forza dell ordinanza di nomina del custode ha inviato nel 2017 avviso di accertamento imu per l'anno d imposta 2012 al custode "contribuente B" il quale non ha pagato ne richiesto annullamento o fatto ricorso. Si deve procedere con gli avvisi relativi agli successivi per imu e tasi.

 

Risposta

Come noto, in assenza di eredi, si realizza il cosiddetto istituto dell’ “eredità giacente”, disciplinato dall’articolo 528 del Cod. Civ.  Questo istituto consente a coloro che ne hanno interesse, e quindi anche al Comune, di chiedere la nomina del “curatore dell’eredità” che dovrà amministrare i beni caduti in successione. Tale figura deve tutelare gli interessi dell’eredità, con il compito di redigere l’inventario, nonché di rispondere ad eventuali ricorsi contro questa. Nell’ipotesi in cui sia necessario procedere con atti di amministrazione straordinaria, il curatore deve farsi autorizzare dal Giudice, in qualità di soggetto destinato a vigilare sull’attività del curatore stesso che terminerà quando interviene l’accettazione da parte di un erede, in conformità alle previsioni dell’art. 532 del Cod. Civ., o trascorsi i 10 anni, con devoluzione allo Stato.

Il curatore dell’eredità giacente, come evidenziato, è amministratore dell’asse ereditario, incaricato di gestire l’eredità nel periodo che precede l’accettazione. Invero, in ragione della previsione illustrata, il curatore nominato avrà il compito di ottemperare agli obblighi fissati dalla normativa tributaria, in nome e per conto di chi successivamente accetterà l’eredità. Poiché la normativa relativa all’IMU/TASI non elenca, fra i soggetti passivi, il curatore dell’eredità giacente, il Comune che intende notificare avvisi di accertamento per recupero di somme dovute a titolo di IMU/TASI potrà procedere con la notifica degli atti di accertamento genericamente agli eredi del de cujus, presso il curatore che amministra l’eredità giacente, proprio perché è l’unico autorizzato ad utilizzare il patrimonio caduto in eredità. Infatti è ragionevole reputare che, come “amministratore ex lege”, il curatore dell’eredità sia tenuto a provvedere ai versamenti IMU/TASI in nome e per conto di chi accetterà l’eredità per il tributo dovuto dal defunto, quanto per quello dovuto dagli eredi, con utilizzo del patrimonio del de cujus. Alla luce di quanto esposto quindi, la responsabilità dei mancati adempimenti sarà a carico di questo. Non si ritiene quindi, dover fare riferimento all’istituto del sequestro , anche in virtù del fatto che non è possibile adottare l’analogia in ambito tributario.

Dott. Gianluca Russo 04/10/2018

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