Saldo Iva integrale o prima rata: entro il 17 marzo senza maggiorazione
FISCO OGGI – 13 marzo 2025
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiVorrei un chiarimento in merito alla esigibilità di un credito riferito a maggiorazione tares anno 2013, relativo ad una attività produttiva, con partita iva, cessata però il 30.04.2014. In sostanza abbiamo inviato l’avviso a dicembre 2013, con posta prioritaria. A luglio ho notificato il sollecito, non pagato. Fatta una verifica su puntofisco è emersa la cessazione della partita iva. Non sono sicura di poter richiedere la somma. Può darmi un chiarimento in merito?
Nel caso di specie, a parer dello scrivente sarebbe utile accertare quando e se è venuto meno il requisito dell’occupazione del locale, attraverso ad esempio una verifica del distacco delle utenze. Invero, sebbene la chiusura della partita iva sia intervenuta nel mese di aprile 2014, è probabile che l’occupazione si sia protratta oltre (ad esempio al fine di liberare i locali da eventuali merci stoccate). In ogni caso, si suggerisce per il 2014 di notificare l’avviso di accertamento per il recupero delle somme non versate, in considerazione del fatto che il recupero del Tributo sui rifiuti e della correlata maggiorazione sui servizi indivisibili (TARES) giunge al capolinea al 31.12.2018, momento nel quale maturerà la decadenza per il tributo meno fortunato nella storia del prelievo sui rifiuti. L’accertamento del tributo e della maggiorazione, anche quando l’ente abbia adottato la versione corrispettiva della tariffa, risulta regolato dai commi 161, 162 e 163 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 che obbligano al rispetto del termine di decadenza mediante la notifica dell’atto tipico di accertamento, formulato con i crismi del coma 162, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’omissione. La successiva notifica della cartella coattiva o dell’analoga ingiunzione va effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di definitività dell’accertamento.
In merito al calcolo del termine quinquennale, anche in presenza del meccanismo della liquidazione d’ufficio scelto da gran parte dei comuni italiani, il termine ultimo per il recupero delle somme richieste con avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate resta il 31.12.2018, a nulla rilevando le date di emissione della bollettazione. Il procedimento tributario esige solo atti tipici (accertamento/cartella/ingiunzione) da notificare entro il termine decadenziale indicato dalla norma con obbligo di espletare quelle determinate attività. Identico ragionamento va fatto per la maggiorazione che assume veste esclusivamente tributaria e la cui fase accertativa risulta in capo al comune, anche in presenza di tariffa corrispettiva.
Dott. Gianluca Russo 05/10/2018
FISCO OGGI – 13 marzo 2025
INPS – Circolare 4 marzo 2025, n. 50
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Giuseppe Napolitano
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