Comunicazione Ader rimborso spese per le procedure esecutive poste in essere
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiLe ceneri possono essere affidate a qualsiasi persona, e come ci si comporta quando il deceduto era convivente?
Secondo un approdo recente della giurisprudenza di merito di primo grado, il convivente, legato da una relazione stabile con il defunto, ha titolo per richiedere l’affidamento dell’urna cineraria, in cui sono conservate le ceneri del partner e, ove la pubblica amministrazione abbia a rifiutare la richiesta, lo stesso deve rivolgersi al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
Nel caso preso in esame dal Tribunale di Treviso (la cui sentenza allego e a cui rinvio per una approfondita lettura), un uomo chiede al Comune l’affidamento dell’urna in cui sono conservate, successivamente alla cremazione, le ceneri del compagno, con il quale aveva convissuto per molti anni e che lo aveva altresì nominato erede universale con testamento olografo. Il Comune dapprima non risponde alla richiesta e successivamente la respinge, escludendo la legittimazione dell’istante a presentare quella richiesta, non essendo “familiare” del defunto, come previsto dall’art. 3 lett. e) della L. 30 marzo 2001, n. 130. L’uomo ricorre allora all’Autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Treviso afferma innanzitutto la propria giurisdizione, stante la posizione di diritto soggettivo dedotta dall’attore, a fronte di attività vincolata della pubblica amministrazione. Nel merito, accoglie la domanda, dopo aver ritenuto di fornire, nella specie, un’interpretazione del termine “familiare”, tale da ricomprendere anche il convivente more uxorio, parificando, nel contempo, la convivenza omosessuale a quella eterosessuale.
La questione di diritto è duplice e può così riassumersi: esiste un diritto per il convivente more uxorio di un defunto a chiedere al Comune l’affidamento dell’urna cineraria? Questo diritto, ove esistente, si configura anche in relazione ad una convivenza more uxorio?
La sentenza richiamata affronta una questione per molti aspetti ancora inedita. L’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 (contenente modifiche al regolamento di polizia mortuaria, di cui al d.P.R. n. 285/1990) disciplina, alla lett. b), l’autorizzazione alla cremazione del cadavere, da parte dell’ufficiale di stato civile. L’autorizzazione presuppone, in alternativa, una specifica disposizione testamentaria del defunto, l’iscrizione dello stesso ad associazioni, che abbiano come scopo la cremazione degli iscritti, ovvero la volontà del coniuge o del parente più prossimo. A sua volta, la lett. e) del medesimo articolo prevede, come modalità di conservazione dell’urna contenente le ceneri, nel rispetto della volontà espressa del defunto, sempre in via alternativa, «la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari».
Nel caso di specie, le ceneri del defunto, che in vita aveva instaurato una lunga convivenza con persona dello stesso sesso, nominata pure erede universale, erano state tumulate in un loculo cimiteriale del Comune. La richiesta del convivente (ed erede) superstite di avere in affidamento l’urna cineraria era stata respinta dalla civica amministrazione, in quanto l’istante non avrebbe rivestito la qualifica di «familiare». Si pone dunque il problema di cosa debba intendersi per «familiare», nozione che l’ordinamento usa sovente, ma che non definisce. Il Tribunale esclude che, con tale locuzione, il legislatore, quantomeno in relazione alla disciplina specifica in esame, abbia inteso fare riferimento ad un vincolo basato sul rapporto di parentela (definita, come è noto dall’art. 74 c.c., novellato con L. n. 219/2012, come vincolo tra i soggetti che discendono da un medesimo stipite, a prescindere dalla circostanza che la filiazione sia intervenuta all’interno, ovvero al di fuori del matrimonio). Il citato art. 3, L. n. 130/2001 attribuisce, infatti, espressamente ai parenti il potere di decidere in ordine alla cremazione del defunto, prevedendo, altresì, che, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, prevalga la maggioranza assoluta di essi. Una volta che il cadavere sia stato cremato, l’urna cineraria potrà essere, tra l’altro, affidata ai familiari, i quali ben potrebbero, quindi, essere soggetti diversi dai parenti (o dal coniuge) del defunto. In altri termini, l’ordinamento, nel successivo momento della conservazione delle ceneri, ha inteso valorizzare il vincolo affettivo e relazionale che legava il defunto alle persone della sua “famiglia”, pure in difetto di formali vincoli giuridici.
La soluzione adottata risponde a sentimenti di affetto e di pietas e valorizza legami di convivenza sorti in vita, che potranno proseguire, in modo simbolico, dopo la cremazione di uno dei componenti della coppia, il quale aveva per di più nominato il superstite quale proprio erede. Essa pare tanto più corretta, ove si consideri che, nella specie, non vi era contrasto alcuno tra il convivente ed i parenti del defunto, le cui ceneri altrimenti avrebbero continuato a rimanere in un loculo cimiteriale.
La sentenza merita di essere valorizzata. Essa, in primo luogo, inquadra nell’ambito del diritto soggettivo (e non del semplice interesse legittimo) la pretesa del soggetto ad ottenere le ceneri del familiare; ciò nel presupposto della natura vincolata dell’attività amministrativa, nell’ambito delle norme vigenti (con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quella del tribunale ordinario). Afferma un principio generale, valevole, in prima battuta, in relazione alle più tradizionali forme di convivenza fra persone di sesso diverso. Il Tribunale ha cura di richiamare all’uopo i più recenti precedenti della Corte di Cassazione, che hanno esteso, in situazioni determinate (individuate in modo esemplificativo), i diritti riconosciuti per legge al coniuge, anche al convivente, all’interno di una relazione di coppia connotata da stabilità e serietà (dalla risarcibilità del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per morte del congiunto, all’esperibilità dell’azione di reintegrazione del possesso); il tutto, muovendo dalla ben nota sentenza della Corte costituzionale (cfr. C. Cost., sent. n. 404/1988) che aveva attribuito al convivente il diritto di succedere nel rapporto locatizio, in caso di decesso del conduttore. In effetti, la convivenza more uxorio rappresenta uno dei tanti modelli familiari, che la società conosce e che gode del riconoscimento e della tutela di cui all’art. 2 Cost.
Muovendo da tale premessa, il Tribunale, con argomentazione precisa e pienamente condivisibile, nessun elemento ostativo individua nell’estendere i medesimi principi alle convivenze tra persone dello stesso sesso, quando connotate dai medesimi caratteri di serietà e stabilità. La decisione richiama correttamente i ben noti principi elaborati dalla giurisprudenza della Consulta e della Cassazione che, ancora una volta, riconduce tra le formazioni sociali aventi rilevanza costituzionale, anche la convivenza omosessuale. Del resto, la protezione delle convivenze familiari fra persone dello stesso sesso si impone anche in base agli artt. 8 e 14 CEDU (ove si tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, con divieto di qualsiasi discriminazione basata sul sesso), ovvero degli artt. 7 e 9 del Trattato di Nizza (sul rispetto della vita privata e sul diritto non solo di sposarsi, ma pure di fondare una famiglia). E che anche la coppia omosessuale possa costituire una “famiglia” è principio avvalorato, secondo la sentenza in commento, da una recente decisione del tribunale minorile di Roma, che ha ammesso la convivente della madre di una minore ad accedere all’adozione in casi particolari ex art. 44 lett d), L. n. 184/1983.
Nulla osta pertanto a riconoscere al convivente il diritto alla conservazione delle ceneri del defunto, che l’art. 3 L. n. 130/2001 attribuisce al familiare e ciò senza che nessuna rilevanza possa attribuirsi al tipo di convivenza (eterosessuale o omosessuale). Il convivente, infatti, è necessariamente “familiare”, in un contesto in cui la famiglia, senza che vi sia un atto formale di matrimonio, si presenta come formazione di affetti e solidarietà reciproca.
L’ufficio, nel definire l’istruttoria del procedimento amministrativo attivato, ben può rifarsi a tale orientamento giurisprudenziale, richiamandolo espressamente.
Dott. Pietro Cucumile 12/10/2018
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Agenzia delle Entrate – 30 aprile 2025
Ministero dell’Interno – 16 aprile 2025
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